Reddito da locazione

Reddito da locazione: in caso di comodato, chi paga le imposte?


Disciplina

La locazione da parte del soggetto che ha ricevuto in comodato un immobile è stata recentemente disciplinata in materia di locazioni brevi dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96. Questa disciplina consente, per la prima volta, l’imputazione del reddito da locazione in capo al locatore/comodatario, anziché in capo al soggetto proprietario/comodante.

Nello specifico, soltanto per le locazioni brevi (art. 4, comma 1 del D.L. 50 citato) – aventi ad oggetto immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze, nonché singole stanze dell’abitazione – il locatore/comodatario diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento , qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione (Circolare n. 24 del 12 ottobre 2017 – Agenzia delle Entrate).

Ciò costituisce un’importante deroga all’orientamento di prassi dell’Amministrazione Finanziaria che, invece, attribuisce al proprietario/comodante la titolarità del reddito fondiario determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal locatore/comodatario (Risoluzione n. 381 del 14 ottobre 2008 e Risoluzione n. 394 del 22 ottobre 2008 – Agenzia delle Entrate).

In sintesi:
  • Locazione breve (ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/2017): il reddito derivante dalla locazione in capo al locatore/comodatario;
  • Locazione non rientrante nella definizione di locazione breve: il reddito derivante dalla locazione in capo al proprietario/comodante.

La novità in esame in materia di locazione da parte del comodatario apre un’importante questione di coerenza fiscale.

Per la locazione non superiore a 30 giorni, il reddito è imputabile in capo al locatore/comodatario, mentre, per la locazione “diversa da quella breve”, il reddito continua ad essere imputabile al proprietario/comodante. Ciò in applicazione dell’art. 26 del TUIR che espressamente dispone:  “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”.

 

 

 

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