DUBBI LEGALI INFORMATICI

Dubbi legali informatici


Breve sintesi delle FAQ fornite dal Notariato su dubbi legali informatici ricorrenti.
1) Certificato di destinazione urbanistica (CdU) rilasciato in formato elettronico da allegare agli atti di trasferimento di immobili: quali verifiche sono necessarie?

Tra i dubbi legali informatici da cui di recente si viene assaliti riguardano il CdU in formato digitale e sulle verifiche da effettuare per verificarne la validità e l’attendibilità, che sono riportate di seguito:

– il formato idoneo e sottoscritto con firma elettronica qualificata, valida e non revocata;

– la firma digitale, insieme ad altri elementi, quali, ad esempio, la provenienza dalla casella istituzionale di posta elettronica del Comune o da quella dedicata al protocollo in uscita del Comune medesimo, che garantiscano l’imputabilità del CdU al Comune da cui è stato emesso ed al soggetto legittimato al rilascio dello stesso; per verificare la validità della firma digitale apposta al CdU da soggetto legittimato al rilascio, oltre ai limiti della sua naturale scadenza, è necessario avere un riferimento temporale opponibile ai terzi, ossia il medesimo protocollo informatico o il riferimento temporale ottenuto dall’utilizzo della posta elettronica certificata;

– la data del documento (al fine di determinare il periodo di vigenza del certificato): la data di formazione potrà essere dichiarata dalla pubblica amministrazione mediante indicazione nel corpo del CdU o la protocollazione informatica.

2) Imposta di bollo per documenti informatici?

Si può assolvere questo onere di pagamento mediante l’utilizzo del bollo virtuale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 menzionando nel documento la relativa autorizzazione, o indicando, in luogo del contrassegno, il numero identificativo del contrassegno stesso.

Il notaio potrà indicare nel documento informatico, come prova del pagamento, il codice numerico di quattordici cifre rilevabile dal contrassegno che dovrà essere conservato per il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento tributario. 

E in caso di protesti digitali? L’imposta di bollo non sarà dovuta ove il protesto, che sia esso cartaceo o digitale, sia apposto direttamente sull’assegno; in tal caso se redatto con atto separato, l’imposta potrà essere assolta con il sistema del bollo virtuale oppure riportando nel verbale di protesto il codice numerico del contrassegno telematico e conservando il contrassegno stesso fino alla decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento tributario. Il tributo di bollo non dovrà essere assolto in relazione ai protesti per mancanza di fondi, sia cartacei che digitali, indipendentemente dalla modalità di redazione utilizzata.

3) Come posso trasmettere le copie autentiche di documenti informatici: via PEC o posta ordinaria? Che valore ha la PEC?

Le copie autentiche possono essere trasmesse a mezzo di posta elettronica ordinaria. La posta elettronica certificata (PEC) garantisce unicamente il tracciamento della trasmissione del documento informatico e fornisce prova della consegna e dell’avvenuto ricevimento, ma nulla aggiunge all’autenticità (o meno) del documento allegato. Inoltre, la PEC dota il documento di un riferimento temporale opponibile ai terzi idoneo ad estendere il valore nel tempo della firma digitale apposta alla copia autentica.

4) Il notaio può estrarre copia informatica di una procura speciale dal medesimo rogata o autenticata da rilasciare in originale?

La dichiarazione di conformità non è ancorata alla duplice condizione del deposito dell’originale presso un pubblico archivio e della collazione con l’originale, bensì alla sola condizione del confronto. Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o in copia conforme ex art. 73 della Legge notarile. È possibile, pertanto, estrarre copia informatica da documento non depositato negli atti notarili e, quindi, anche di procura speciale.

5) La sottoscrizione delle parti in un atto informatico può consistere nell’acquisizione della firma autografa a mezzo scanner?

No. La sottoscrizione autografa è un elemento multiplo e complesso, composto da diversi parametri (quali il tratto o forma grafica, la pressione, la velocità, la direzione dei tratti ed altro), che complessivamente combinati costituiscono la sottoscrizione. La semplice scansione di un documento cartaceo sottoscritto non è in grado di acquisire tutti questi parametri ma si sostanzia in una mera “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, che non è qualificabile come “sottoscrizione”.

6) Posso rilasciare copia conforme di una pagina web?

È possibile procedere al rilascio di copia conforme di pagina web indicando l’indirizzo Internet, il tipo di browser, l’ora (GMT o UTC), i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza di cui è dotata la pagina web che si intende riprodurre. In caso di rilascio di copie cartacee sarà possibile procedere, esclusivamente, alla trasposizione del contenuto statico (immagini o testo) e non si potrà attestare la conformità di contenuti diversi da quelli testuali.

Qualora la pagina web da riprodurre sia relativa ad un social network andrà, inoltre, precisato se trattasi di pagina liberamente accessibile al pubblico o se trattasi di pagina “privata” e, in questo secondo caso, con quali credenziali sia stato effettuato l’accesso.

La presente sintesi dei dubbi legali informatici ricorrenti è tratta dal FAQ – Diritto dell’informatica pubblicato sul seguente link  https://webrun.notariato.it/run3/webrun/contenuti/notaio/informatica/pagina_faq_informatica.html.

Infine ti ricordiamo di leggere il nostri approfondimenti sulla tutela giuridica del software, sul deposito del codice sorgente presso il Notaio, sul contratto di sviluppo del software.

Noemi Lepore


Avvocato Consulente Notarile, autore di articoli ed immagini su blog su novità di diritto civile, immobiliare, societario. Responsabile ottimizzazione SEO.