Continua il nostro viaggio all’interno del mondo delle startup e PMI innovative dedicato, questa volta, ad una sintesi della normativa di riferimento e delle deroghe di favore rispetto alla disciplina societaria ordinaria, nonché ai vantaggi fiscali degli investimenti in startup e PMI innovative.
LA NORMATIVA
La base normativa dell’intera disciplina è costituita dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (di seguito anche Decreto Crescita bis o Decreto), convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 – poi modificato, in alcuni punti, dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n. 99.
Con il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (c.d. “Investment Compact”) – convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2015 n. 33 e ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 68, lett. b), della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – vengono introdotte nel nostro ordinamento le piccole e medie imprese (PMI) innovative, alle quali vengono applicate alcune disposizioni del Decreto (artt. 26, 27, 29, 30, commi 6, 7 e 8, e 32) in deroga alla disciplina societaria delle S.r.l., come quelle sulla remunerazione degli amministratori, dei dipendenti o dei collaboratori con strumenti finanziari e quelle sugli incentivi ed interventi di sostegno a favore della startup innovativa.
Con il D.M. Mise del 17 febbraio 2016 viene proposto l’atto costitutivo standard delle startup innovative in forma di s.r.l., e con il D.M. Mise 28 ottobre 2016, l’atto modificativo standard dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative in forma di s.r.l. (Circolare Mise del 27 dicembre 2017 n. 560010). Ulteriori integrazioni e modifiche sono state apportate, infine, dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96), che, tra l’altro, ha esteso la durata dello status di startup innovativa da quattro a cinque anni ed ora, a seguito della sospensione dei termini disposta con il Decreto Rilancio, esteso a sei anni (leggi il nostro approfondimento sul Rilancio delle imprese e sulle misure previste dal Decreto Rilancio per le startup e PMI innovative).
Vediamo in sintesi:
LE PRINCIPALI DEROGHE AL SISTEMA DI DIRITTO SOCIETARIO ORDINARIO.
La disciplina di favore è stata prevista dal legislatore al fine di promuovere la costituzione e la diffusione delle startup innovative e le PMI innovative e prevede le seguenti deroghe al sistema ordinario:
- Alle startup innovative (di qualsiasi tipo societario) e alle PMI innovative si applica la disciplina di deroga al diritto societario prevista all’art. 26, 1° comma del L. 18 ottobre 2012 n. 179, relativa ai provvedimenti da adottare in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale e perdite oltre il minimo legale.
- Alle startup innovative e alle PMI innovative in forma di s.r.l. si applica la disciplina di deroga al diritto societario di cui all’art. 26, 7° comma del Decreto menzionato, relativa all’emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei soci e dei terzi.
- Alle PMI, innovative e non, in forma di s.r.l. si applica la disciplina di deroga al diritto societario di cui all’art. 26, commi 2, 3, 5 e 6 del Decreto menzionato, relativa alla creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, senza diritto di voto, con voto non proporzionale, con voto limitato o subordinato, ed all’offerta al pubblico di prodotti finanziari alle operazioni sulle proprie quote.
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La disciplina di deroga applicabile alle startup innovative e alle PMI innovative
Nelle ipotesi più gravi di riduzione nominale del capitale sociale il legislatore concede un tempo maggiore, per minimizzare le perdite iniziali – frequenti nelle società innovative – in considerazione del peso dell’investimento iniziale sostenuto.
Il termine entro cui detta perdita deve essere ricondotta entro il terzo del capitale medesimo, è posticipato al secondo esercizio successivo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2446, 2° comma, e 2482-bis, 4° comma, c.c. (art. 26, 1 comma, cit.). Inoltre, nel caso di perdita che superi il minimo legale, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, potrà in alternativa:
– deliberare l’immediata riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale,
– oppure deliberare un rinvio di tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo.
Di conseguenza, fino alla chiusura dell’esercizio successivo, non vi sarà lo scioglimento della società. Se, poi, entro tale termine il capitale non sarà reintegrato, si applicherà la disciplina ordinaria.
Anche nell’eventuale fase patologica, il legislatore, ha inteso agevolare la startup, prevedendo per esse il ricorso ad una procedura semplificata, caratterizzata da un ridotto intervento dell’autorità giudiziaria e che non ne comporta il fallimento e consente la proposizione di un nuovo progetto.
Le startup innovative (e non le PMI innovative, in assenza di specifico rinvio normativo), infatti, possono risolvere la propria situazione di crisi con un accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto sono esonerate, ai sensi dell’art. 31, 1° comma del Decreto, dall’applicazione delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa).
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La disciplina di deroga applicabile alle startup innovative e alle PMI innovative in forma di S.r.l.
L’atto costitutivo delle startup innovative e delle PMI innovative (per rinvio) può prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei soci o dei terzi (art. 26, 7° comma, cit.). Tali strumenti possono essere emessi anche a fronte di un apporto di opere e servizi.
I soci godono di un’ampia autonomia nella determinazione del contenuto dei diritti connessi agli strumenti finanziari, con l’unica esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci di cui agli artt. 2479 c.c. e 2479-bis c.c. e, con riferimento alle startup innovative, del divieto di attribuire diritti relativi alla distribuzione degli utili, stante il divieto di cui all’art. 25, 2° comma, cit.
Anche questa previsione normativa serve ad incentivare gli investimenti nelle startup innovative, in quanto gli strumenti finanziari partecipativi costituiscono una modalità di reperimento di mezzi finanziari per la società.
Leggi anche il nostro approfondimento sul Work for equity.
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La disciplina di deroga applicabile alle PMI in forma di s.r.l.
L’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, come modificato dall’art. 57 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, in deroga alla disciplina generale delle società a responsabilità limitata, originariamente prevista per le sole startup innovative in forma di s.r.l., prevede che nelle PMI in forma di s.r.l. si possano:
- standardizzare le quote di partecipazione, mediante la creazione di categorie di quote, dotate di diversi diritti amministrativi o patrimoniali;
- compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;
- rendere le quote di partecipazione oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Ora, pertanto, in virtù del menzionato art. 26 detta deroga si applica automaticamente a tutte le PMI, innovative e non, in forma di s.r.l. ed alle sole startup che abbiano le caratteristiche di PMI in forma di s.r.l.
VANTAGGI FISCALI DELL’INVESTIRE NELLE STARTUP E PMI INNOVATIVE
L’art. 29 del menzionato Decreto e il D.M. 7 maggio 2019, riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, una detrazione (per le persone fisiche) o una deduzione (per i soggetti IRES) pari al 30% dell’ammontare delle somme investite a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo in startup innovative e PMI innovative in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 3/2015. Per queste ultime, la legittimità dell’agevolazione è stata riconosciuta in data 17 dicembre 2018 a seguito dell’adozione, da parte della Commissione Europea, della Decisione n. C (2018) 8389 final.
In particolare, gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:
- per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
- per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
Gli investimenti in questione possono essere “diretti“, ove effettuati direttamente dall’investitore in favore di startup e PMI innovative, oppure “indiretti“, per il tramite di intermediari, quali, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a condizione che possano considerarsi “intermediari qualificati” a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.M. 7 maggio 2019 e rispettino il c.d. requisito “dell’investimento prevalente”.
Per avere questi requisiti, e dunque poter beneficiare della detrazione o deduzione menzionata, gli OICR, al termine del periodo d’imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, devono detenere azioni o quote di startup o PMI innovative per almeno il 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del medesimo periodo d’imposta.
Per beneficiare degli incentivi fiscali connessi all’investimento in startup e PMI innovative è sufficiente che il requisito dell investimento prevalente, in dette imprese, venga soddisfatto anche da un singolo comparto del fondo intermediario, attraverso un approccio “pass-through” (cfr. principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate).
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Infine, non dimenticare di leggere il nostro approfondimento sul nuovo sistema del Crowdfunding per startup e PMI innovative, la piattaforma online che ha la finalità di facilitare la raccolta di capitale di rischio, per iniziare o incrementare il tuo business, in maniera più veloce rispetto al classico giro degli Intermediari finanziari.
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