Crowdfunding e startup

STARTUP YOUR BIZ! Il lending-based crowdfunding


Se nell’articolo precedente che trovi qui abbiamo parlato di equity crowdfunding e debt-based crowdfunding, in questo articolo parleremo del lendingbased crowdfunding, terza specie di crowdfunding esistente anche in Italia e che è la soluzione se stai cercando finanziamenti per la tua startup! 

Definizione 

Il lending-based crowdfunding, anche detto social lending crowdfunding, è una modalità di utilizzo di un portale di crowdfunding in cui un soggetto che prende il nome di finanziatore dà in prestito propri fondi – denaro – ad un soggetto detto prenditore con il fine di ottenere un finanziamento per il proprio progetto. Caratteristica principale del lending-based crowdfunding è che tramite esso si realizza un vero e proprio finanziamento in quanto i rapporti tra il soggetto che presta, il soggetto che riceve il denaro ed il portale online sono regolati da contratti di mutuo. 

La normativa 

In Italia, il lending-based crowdfunding non è disciplinato da una normativa ad hoc e a trattare questa materia è Banca d’Italia: in particolare, nella Sezione IX della disposizione sulla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche (la “Disposizione”) e nell’Occasional Paper n.375 dal titolo “Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi” (“il Paper”). Nella Disposizione, il lending-based crowdfunding viene trattato in senso “negativo”: in particolare, è espressamente previsto che tale modalità non è inquadrata come raccolta del risparmio ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico Bancario, a meno che i soggetti che effettuano tale attività non siano banche. Il Paper invece offre una prospettiva di studio del fenomeno che si concentra sui modelli di business e sulle soluzioni normative e commerciali più utilizzate dalle piattaforme di lending-based crowdfunding, nonché sulle differenze rispetto agli intermediari tradizionali; è proprio dal paper che emerge come una normativa italiana specifica non esiste poiché il fenomeno è ancora limitato. 

Come funziona 

Nel lending-based crowdfunding, come anche nell’equity crowdfunding e nel debt-based crowdfunding di cui abbiamo parlato qui, abbiamo tre soggetti: chi chiede un finanziamento, chi cerca progetti da finanziare, chi fa da ponte tra i due. Il rapporto tra i tre soggetti è sempre regolato da un contratto di debito: fermo restando che, alla luce del fatto che ad oggi non è ancora prevista una disciplina che regoli la materia, ogni portale online utilizza proprie soluzioni; di solito, alla base di un lending-based crowdfunding vi è un contratto di mutuo che presenta le seguenti caratteristiche: 

  • tasso fisso; 
  • rate composte da una quota capitale e da una quota interessi; 
  • durata da pochi mesi a cinque anni, con possibilità, nella maggior parte dei casi, di estinguere anticipatamente il prestito senza spese; 
  • nessuna garanzia, anche se recentemente si sta diffondendo anche la possibilità di ottenere prestiti garantiti, specialmente per quanto riguarda i prestiti per l’acquisto di immobili residenziali. 

Queste sono le caratteristiche comuni ma ogni portale online può adottare un suo modello di business. 

I modelli più diffusi 

Seppur ogni piattaforma scelga le proprie modalità, ad oggi i modelli più diffusi presentano alcune caratteristiche in comune: 

  • raccolta delle domande di finanziamento da parte dei potenziali debitori che sono tenuti a fornire informazioni di base sulla loro identità e sul progetto da finanziare. Per esempio, i portali online controllano sempre il bilancio 
  • la scelta dei debitori in base al loro merito creditizio, anche assegnando loro un rating che indichi in maniera sintetica la probabilità che il prestito venga ripagato; 
  • Possibilità offerta agli investitori di poter finanziare anche solo una piccola quota del prestito richiesto da ciascun debitore; 
  • gestione dei flussi di pagamento tra debitori e investitori, direttamente o tramite una società terza;
  • utilizzo di processi standardizzati e automatizzati; 
  • prestazione di servizi quasi esclusivamente per mezzo di canali digitali; 
  • remunerazione per mezzo di commissioni proporzionali all’ importo del debito e dell’ammontare investito. 
Portale online: incontro domanda e offerta 

Anche in questo caso, il portale online diventa un punto di incontro tra la domanda e l’offerta e sempre di più i portali online stanno assumendo le funzioni di un vero e proprio intermediario: infatti, il punto di forza del portale online sta proprio nelle modalità di gestione dell’incontro tra la domanda e l’offerta. In primo luogo, esso procede ad una verifica completa delle informazioni sui prenditori e sull’ offerta, come identità, bilancio ed ogni informazione che aiuti a valutare il merito creditizio sia che provenga dai credit bureau che anche da social media o siti di valutazione online. Una volta che l’offerta viene ammessa nel portale online, il portale online diventa un tramite tra gli investitori e la società che richiede un finanziamento. 

Presentazione delle offerte 

Una volta che la società deciderà di procedere a presentare il proprio progetto in un portale online, nella prassi attuale più diffusa possono verificarsi queste tre ipotesi: 

  1. La prima ipotesi prevede che il portale online e la società che vuole presentare una richiesta di finanziamento decidono insieme un tasso di interesse. Successivamente, gli investitori che cercano un progetto da finanziare all’ interno del portale online possono indicare la somma che sono disposti a prestare ed il relativo tasso partecipando un’asta competitiva; infine, la società prenditrice del finanziamento dovrà ripagare il finanziamento ad un tasso che corrisponderà alla media dei tassi offerti dagli investitori durante l’asta competitiva; 
  2. la seconda ipotesi prevede che il tasso del finanziamento venga deciso dal portale online sulla base del rating assegnato; l’unica scelta degli investitori è chi finanziare e per quale importo; e 
  3. la terza ipotesi prevede che il finanziamento venga rilasciato da un fondo d’investimento che è “di proprietà” di più soggetti; quindi, i finanziatori della società saranno quei soggetti che sono in possesso di una parte di quel fondo di investimento.  
Il flusso di pagamento dei fondi 

Una volta raggiunto l’ammontare richiesto dal soggetto prenditore, il passaggio dei fondi dal portale online al prenditore, ad oggi,  può avvenire secondo due diverse modalità. 

La prima modalità prevede che:

  1. in primo luogo, la società e gli investitori firmino il contratto di mutuo; 
  2. in secondo luogo, gli investitori depositino i soldi del finanziamento presso un conto aperto presso una banca terza ed intestato alla società che riceve il finanziamento. 

La seconda modalità prevede che sia il portale online a rilasciare i fondi: 

  1. in primo luogo, il portale online chiederà ad una banca di concedere un prestito alla società che ha presentato il progetto; 
  2. in secondo luogo, il portale online comprerà il prestito dalla banca e la società che ha preso il finanziamento ripagherà il prestito direttamente al portale online. 
Differenze tra equity crowdfunding, debtbased crowdfunding e lendingbased crowdfunding 

Seppur tutti e tre i modelli analizzati abbiano in comune un portale online, vi sono delle differenze tra essi. In primo luogo, mentre abbiamo visto che equitydebt-based crowdfunding sono regolati dal Regolamento CONSOB, al contrario in Italia non è stata ancora ben delineata una disciplina specifica per il lending-based crowdfunding. Altra differenza fondamentale è il mezzo giuridico: come abbiamo visto qui, gli investitori, tramite l’equity crowdfunding, stipuleranno un contratto di sottoscrizione di azioni o quote della società; invece, tramite il debt-based crowdfunding, gli investitori saranno creditori della società perché avranno acquistato un’obbligazione o un titolo di debito. Diversamente dalle prime due ipotesi di crowdfunding, nel lending-based crowdfunding il credito nasce a partire dal contratto di mutuo che regola i rapporti tra finanziatori e prenditori. 

Conclusioni 

Il lendingbased crowdfunding è un’ottima alternativa sia ai “cugini” – equity e debtbased – sia ai finanziamenti ottenuti in maniera tradizionale. Rispetto alle altre modalità di crowdfunding, la società non sarà costretta a  tutte le procedure formali previste per l’emissione di nuove azioni o quote (equity crowdfunding) o per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito (debt-based crowdfunding). Inoltre, utilizzando un portale online si ottengono due risultati ottimali in termini di efficienza ed efficacia: infatti, i costi di intermediazione vengono abbattuti grazie all’utilizzo di portali online digitali e, soprattutto, si ha la possibilità di far conoscere il proprio progetto ad un grande numero di persone tra cui magari anche il tuo finanziatore che, in caso contrario, non avrebbe conosciuto il tuo progetto. Una startup innovativa è un sogno che si trasforma in obiettivo: trovare i mezzi giusti per trasformarlo in realtà è il primo passo! 

Se vuoi saperne di più sul crowdfunding, leggi il nostro articolo: STARTUP YOUR BIZ! CROWDFUNDING: Cosa dire a chi investe sul tuo business

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