Si riepilogano, qui di seguito ed in breve, i diversi regimi fiscali italiani di favore rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
- Regime dei c.d. “Impatriati”
- Regime dei “Pensionati esteri” che si trasferiscono nel Sud Italia in Comuni con meno di 20.000 abitanti
- Regime dei c.d. “neo-residenti” o “res non dom” o “neo-domiciliati”
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Regime dei c.d. “Impatriati”
Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 01.01.2020 e che soddisfano i seguenti requisiti:
- non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento
- tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano
hanno diritto, per 5 periodi d’imposta, ad un’esenzione dal reddito imponibile del 90% se collocano la propria residenza fiscale nelle seguenti Regioni del Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Se invece collocano la propria residenza fiscale nelle altre Regioni, hanno diritto, sempre per 5 periodi d’imposta, ad un’esenzione dal reddito imponibile del 70%.
Tale esenzione è relativa ai seguenti redditi:
- redditi d’impresa
- redditi di lavoro autonomo
- redditi da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (ad esempio redditi percepiti da Amministratore di società italiane)
- rendite vitalizie
- rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso DIVERSE da quelle aventi funzione PREVIDENZIALE.
Tale regime di favore può trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d’imposta, però con ESENZIONE del reddito imponibile del 50%, nel caso in cui:
- i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dalla persona fisica oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà)
- i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Qualora si abbiano almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), l’agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi d’imposta, ma l’ESENZIONE dal reddito spetta in misura pari al 90%.
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Regime dei “Pensionati esteri” che si trasferiscono nel Sud Italia in Comuni con meno di 20.000 abitanti
Le persone fisiche che percepiscono una pensione estera (cioè erogata da Paese estero) e che trasferiscono la residenza fiscale nel Sud Italia in Comuni con meno di 20.000 abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti del Centro Italia tra quelli colpiti dal sisma del 2016, sono tassati, per 10 periodi d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 7% su TUTTI I REDDITI prodotti all’estero, di qualunque categoria reddituale (non però su quelli eventualmente prodotti in Italia che continueranno ad essere tassati nei modi ordinari).
Il regime spetta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e proviene da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
I pensionati che rientrano nel regime speciale non sono inoltre soggetti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia (normalmente da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) e non pagano l’Ivie e l’Ivafe per i beni detenuti all’estero anche nel caso in cui siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria.
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Regime dei c.d. “neo-residenti” o “res non dom” o “neo-domiciliati”
Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta pregressi su dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, hanno diritto a subire un’imposizione forfetaria annuale di 100.000,00 euro ( e di euro 25.000,00 per i familiari che vorranno optare per tale regime) sui tutti i “redditi prodotti all’estero” per la durata di 15 periodi d’imposta. L’importo dell’imposta prescinde dall’ammontare dei redditi esteri.
Sugli eventuali redditi di fonte italiana, invece, saranno dovute l’IRPEF e le relative addizionali nella misura ordinaria (o le imposte sostitutive, sui redditi di natura finanziaria).
Redditi ESCLUSI dalla tassazione forfettaria: l’imposta sostitutiva forfetaria non copre tutti i redditi esteri del soggetto. Vi sono, infatti, esclusioni relative alle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di efficacia dell’opzione.
Le persone fisiche che rientrano nel regime speciale non sono inoltre soggette agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia (normalmente da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) e non pagano l’Ivie e l’Ivafe per i beni detenuti all’estero.
Vi è un ulteriore beneficio che riguarda l’imposta di successione e donazione. Le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di validità dell’opzione, scontano imposizione solo sui beni esistenti in Italia ma NON per i beni esistenti all’estero (fatte salve le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materie di imposte di successione). L’agevolazione vale anche nei casi in cui l’imposta risulti dovuta a seguito di costituzione di vincoli di destinazione o trust. Questo beneficio coinvolge anche i familiari (se essi sono stati inclusi nell’opzione), se questi ultimi trasferiscono i beni mortis causa o a titolo gratuito.
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