L’obiettivo di evitare situazioni paralizzanti nella gestione delle società di capitali ha portato all’affermazione della legittimità dell’inserimento negli statuti societari o nei patti parasociali di una clausola c.d. antistallo che attribuisce ai soci – al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell’organo amministrativo e/o in assemblea – la facoltà di attivare una procedura in virtù della quale ciascun socio ha diritto di determinare il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all’altro socio la scelta tra vendere la partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure acquistare la partecipazione di quest’ultimo al medesimo prezzo.
Detta clausola può essere inserita nello statuto di una società di capitali o nei patti parasociali; nel primo caso vincola tutti i soci presenti e futuri, nel secondo caso vincola solo i soci che hanno aderito al patto.
È di solare evidenza l’utilità che una simile clausola può assumere ovvero permettere di superare eventuali e prestabilite situazioni di stallo decisionale nel caso in cui il capitale sociale sia suddiviso tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo congiunto e paritetico.
L’impasse nelle decisioni aziendali (c.d. deadlock) si verifica per l’impossibilità di formare una maggioranza all’interno dell’Assemblea e/o dell’organo amministrativo e può comportare lo scioglimento della società.
Il legislatore, infatti, nel Codice Civile, prevede tra le cause di scioglimento delle società di capitali la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, a meno che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie, o l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, o ancora la continuata inattività della stessa.
Così, ad esempio, si incorre in situazioni di stallo decisionale in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all’assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.
Altro esempio può farsi relativamente a quelle società il cui atto costitutivo preveda la nomina di più amministratori che devono agire congiuntamente. Nel caso di amministrazione congiunta le decisioni possono essere prese solo se si ottiene il consenso di tutti o della maggioranza degli amministratori; in assenza di tale consenso, e al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui il singolo amministratore può compiere da solo un atto amministrativo, è evidente la possibilità che la società si ritrovi in una situazione di impasse.
Sulla legittimità della clausola della roulette russa si è pronunciato il Tribunale di Roma (con sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017), secondo il quale essa è valida perché diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In senso conforme si è altresì espressa la Corte d’Appello di Roma nell’ambito della stessa vicenda.
Successivamente, anche la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima numero 181 del 9 luglio 2019, ne ha decretata la legittimità.
Alla luce di quanto detto può concludersi affermando che la clausola antistallo risulta un valido ed efficace strumento volto ad ovviare eventuali situazioni di impasse nelle decisioni aziendali a tutela del dinamismo tipico dell’attività d’impresa.
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