Con l’attuale disciplina (art. 2483 c.c.) è consentito alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito; si tratta di strumenti finanziari di raccolta del risparmio che prevedono l’obbligo di rimborso a carico della società e a favore del sottoscrittore-finanziatore.
I titoli di debito attribuiscono al loro possessore i diritti derivanti dall’operazione di finanziamento contenuta nei titoli sottoscritti e possono essere emessi dalle S.r.l. se l’atto costitutivo lo prevede. In tal caso, è l’atto costitutivo che deve attribuire ai soci o agli amministratori la competenza a emetterli, determinando eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie.
La decisione di emissione deve fissare le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e deve iscriversi nel registro delle imprese.
Non ci sono limiti quantitativi all’emissione dei titoli, salvo quanto eventualmente previsto dall’atto costitutivo.
L’emissione di titoli di debito rappresenta un’importante forma di finanziamento per la società ma incontra degli ostacoli posti dal Codice Civile e dalla normativa secondaria. Anzitutto i titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori ma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale i quali, in caso di successiva circolazione, rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente. In secondo luogo, la diffusione di questi strumenti finanziari di raccolta è limitata dalla previsione di un taglio minimo unitario non inferiore a 50.000 euro.
Riguardo alle modalità di rimborso, la decisione di emissione deve occuparsi di disciplinare modalità e tempi dello stesso. Si può, tra l’altro, riservare alla società la facoltà di procedere a rimborso anticipato e si deve prevedere un termine, che potrà coincidere con quello della società, purché la società non sia contratta a tempo indeterminato, ma non eccederlo.
Occorre, poi, determinare se i titoli di debito emessi dalle S.r.l. possano rientrare nella definizione di “titoli similari alle obbligazioni” o meno, in quanto da ciò dipende il regime fiscale applicabile.
Sul punto è illuminante quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 3.3.2009, n. 54/E, ove l’Agenzia afferma che, per determinare la natura dei titoli di debito emessi da una S.r.l., occorre rifarsi al disposto dell’art. 44, D.P.R. 917/1986. In altre parole, tali titoli saranno considerati similari alle obbligazioni emesse dalle S.p.a. se e solo se l’emissione rispetta tutti i requisiti richiesti dal co. 2, lett. c), n. 2, di detto articolo:
- deve trattarsi di titoli di massa, vale a dire titoli emessi in notevole quantità, con carattere di omogeneità ed in base ad un’unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico;
- detti titoli devono contenere l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici;
- gli stessi titoli non devono attribuire ai loro possessori alcun diritto alla partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente.
Ove non fosse rispettata anche solo una delle suddette condizioni, il titolo di debito non potrà essere assimilato alle obbligazioni, bensì alle azioni, con tutte le conseguenze del caso: prima fra tutte, l’assimilazione dei frutti del titolo ai dividendi, con conseguente tassazione degli stessi secondo il disposto dell’art. 47, D.P.R. 917/1986.
Al contrario, ove l’emissione rispetti tutti i requisiti dettati dal co. 2, lett. c), n. 2, dell’art. 44, il titolo di debito sarà in tutto e per tutto assimilabile ad una obbligazione emessa da una S.p.a., con la conseguenza che i frutti dello stesso, ovvero gli interessi, sottostaranno al regime fiscale dettato dall’art. 26, co. 1, D.P.R. 600/1973.
Nella fattispecie in esame, la ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati sul titolo di debito sarà del 12,5%, a condizione che:
- il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi;
- al momento dell’emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso
ufficiale di riferimento, aumentato di 2/3.
Nel caso, invece, non venissero rispettate entrambe le suddette condizioni, la ritenuta verrà applicata con aliquota del 27%.
Gentile utente,
gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.