Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
Per arrivare all’atto di scissione occorre rispettare un iter procedimentale, disciplinato dalla legge, che prende avvio con la redazione del progetto di scissione.
Il progetto deve essere redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione e deve contenere l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro.
Se nel patrimonio della società scissa ci sono immobili questi dovranno essere riportati nel progetto di scissione e, in caso di scissione parziale, il progetto deve prevedere se gli immobili restino alla scissa o siano assegnati alla beneficiaria.
Si ritiene che il progetto di scissione debba contenere anche gli elementi patrimoniali che, in caso di scissione parziale, restano alla scissa; ciò a tutela dei soci e dei terzi che devono essere precisamente informati sul contenuto dell’operazione di scissione.
Secondo la tesi oggi prevalente, la scissione può essere definita come una mera modifica dell’atto costitutivo; ne consegue che tale operazione non comporta trasferimento di beni.
Da quanto testé affermato deriva che:
- nell’atto di scissione non devono essere inserite le menzioni urbanistiche (tuttavia, possono essere indicate per prudenza);
- non sussistono i presupposti per l’applicazione della normativa dettata a tutela dei beni culturali;
- la trascrizione dell’atto di scissione si effettua solo per fini fiscali.
Può accadere che nell’operazione di scissione sia coinvolto un bene immobile non riportato nel progetto. In tal caso si pone il problema della sorte di tale bene ma si può ritenere che ciò non ostacoli la ricerca della volontà desumibile dal progetto di scissione.
Nello specifico, si può fare riferimento alla normativa prevista del legislatore per il caso generico in cui un elemento dell’attivo non è indicato nel progetto di scissione.
La relativa disciplina si rinviene nell’art. 2506 bis, comma 2, del Codice Civile, ai sensi del quale se la designazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto di scissione, esso nel caso di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Se, però, la scissione comporta assegnazione di azienda si ritiene applicabile la disciplina prevista dall’articolo 2556 e seguenti del Codice Civile e, solo se l’applicazione di tali norme non chiarisce la sorte dell’elemento patrimoniale che non si desume dal progetto, allora trova applicazione quanto previsto dal art. 2506 bis, comma 2, del Codice Civile.
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