Nullità del contratto di appalto per violazione di norme edilizie


La questione che ci si propone di chiarire con il presente articolo concerne la materia della nullità contrattuale e delle relative conseguenze in tema delle prestazioni eseguite in forza di un contratto di appalto invalido.

L’appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l’appaltatore, assume – con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio – il compimento di un’opera o di un servizio, commissionatogli dall’appaltante o committente, verso un corrispettivo in denaro.

È noto che le norme amministrative infliggono la sanzione della nullità a quei contratti che hanno ad oggetto immobili privi delle debite autorizzazioni amministrative.

Alla luce di quanto detto, un contratto di appalto con il quale si affida a un’impresa la realizzazione di un immobile, senza che siano state preventivamente acquisite le indispensabili autorizzazioni amministrative, è affetto da nullità.

Un siffatto contratto induce a indagare i rapporti tra la domanda di declaratoria di nullità e quella di risoluzione per inadempimento. Occorre, anzitutto, evidenziare che la domanda di esatto adempimento di un contratto postula l’esistenza e la validità del negozio stesso, per cui non è accoglibile laddove sia fondata su un titolo non valido.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che in caso di domanda di applicazione o di esecuzione di un contratto, il giudice può accertarne e dichiararne d’ufficio l’eventuale nullità, in quanto ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile è possibile rilevare ex officio gli elementi che ostano all’accordare tutela sulla base di un titolo nullo.

La nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 del Codice Civile.

Partendo quindi dall’assunto che un contratto di appalto è nullo nel caso in cui non siano state acquisite le indispensabili autorizzazioni amministrative in materia edilizia, occorre chiedersi in che maniera ciò influisce sulla sorte della prestazione patrimoniale eseguita dal committente.

In primo luogo, è bene ricordare che l’ordinamento non accorda tutela alle pattuizioni affette da nullità; se ciò è vero, se ne deve dedurre che il contratto nullo non costituisce una valida giustificazione giuridica del pagamento eseguito dal committente all’appaltatore e che dunque tale prestazione è in realtà sine causa.

Quanto detto riconduce la fattispecie nell’alveo dell’art. 2033 del Codice Civile ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto ad ottenerne la restituzione: il pagamento eseguito in forza di un titolo invalido è, in realtà, non dovuto, e pertanto non vi è valida causale giuridica affinché sia ritenuto dall’impresa appaltatrice anziché tornare nella sfera patrimoniale del committente.

Il committente di un siffatto contratto, dunque, ha diritto di agire in giudizio per far valere il diritto ad ottenere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo.

 

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