Per affrontare la questione della capacità di agire del detenuto è bene partire dalla nozione stessa di capacità di agire: si tratta della capacità di porre in essere, personalmente ed autonomamente, atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica.
L’effetto dell’acquisto di tale capacità è che il soggetto diviene capace di compiere atti giuridici rilevanti per l’ordinamento e in grado di incidere sulla sua sfera personale e patrimoniale, ad esempio atti con cui si acquistano o esercitano diritti, si assumono obblighi, ecc.
La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, fissato al compimento del diciottesimo anno di età, ma si può perdere al ricorrere di alcune circostanze.
Per quanto riguarda i detenuti occorre evidenziare che tale status non comporta di per sé la perdita della capacità di agire.
Solo alcuni detenuti sono privati della capacità d’agire e si tratta di una conseguenza dell’interdizione legale, che è una pena accessoria: com’è noto, le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa.
L’interdizione legale è disciplinata dall’art. 32 del Codice penale ed è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire. Nello specifico, è la pena accessoria all’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo. I condannati, dunque, durante la pena incorrono in tutte le incapacità stabilite dalla legge civile sulla interdizione giudiziale, le cui norme si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi.
Per il compimento degli atti non di ordinaria amministrazione viene nominato un tutore dell’interdetto legale che è nominato con decreto da parte del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza dell’interdetto legale stesso.
Per quanto riguarda la durata dell’interdizione legale essa è legata all’espiazione della pena detentiva e, dunque, alla fine della stessa, la sanzione accessoria viene meno e, così, anche l’ufficio di tutore dell’interdetto e il reo tornerà ad avere piena capacità d’agire.
Ai sensi dell’art. 4 della L. 26 luglio 1975, n. 354, però, lo stato di interdizione legale non impedisce ai detenuti l’esercizio personale dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento penitenziario.
A questo punto occorre chiarire se un detenuto possa conferire o meno procura generale, occorre fare un distinguo:
- i detenuti cui non è stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione legale, non perdono la capacità d’agire e possono conferire procura generale. Il notaio potrà ricevere l’atto recandosi dal detenuto ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354; l’autorizzazione al colloquio è rilasciata dal Pubblico Ministero fino all’esercizio dell’azione penale, successivamente occorre rivolgersi al Giudice;
- i detenuti cui è stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione legale perdono la capacità d’agire per il tempo di espiazione della pena e, di conseguenza, non possono conferire procura generale; ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione deve essere compiuto dal tutore.
Si evidenzia, infine, che l’interdetto legale conserva la capacità di fare testamento, in quanto tale attività non può essere posta in essere dal tutore ed essendo il detenuto capace di intendere e di volere.
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