Con il presente articolo si vuole chiarire la questione relativa alle sorti dell’agevolazione prima casa usufruita in occasione dell’acquisto di un immobile successivamente conferito in trust.
In altre parole, se un soggetto ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa e, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto agevolato, conferisce quel bene in trust decade dalle agevolazioni richieste?
Per rispondere a tale quesito occorre, previamente, chiedersi quali effetti produce il conferimento di beni in trust: produce effetti reali traslativi della proprietà oppure tali effetti mancano perché al bene viene imposto soltanto un vincolo di destinazione?
Orbene, deve evidenziarsi che il trasferimento dei beni in favore del trustee avviene in via strumentale e temporanea; tale trasferimento non determina effetti traslativi in favore del trustee, perché non comporta una attribuzione definitiva di beni a suo vantaggio.
Per questo motivo al suddetto interrogativo può rispondersi negativamente e, dunque, il disponente che conferisce in trust un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non decade dalle agevolazioni richieste, anche se il conferimento avviene del decorso di cinque anni dall’acquisto.
È di questo parere la giurisprudenza tributaria; tra le più recenti pronunce in tal senso si evidenzia la sentenza n.1.804/2023 depositata il 28.03.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 12, che ha confermato quanto già statuito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 559/4/2016 e, altresì, nelle sentenze n.12.430/2019 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma e n. 769/2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La decisione della Corte di secondo grado del Lazio era relativa a un trust autodichiarato, ma i giudici non hanno fatto un distinguo tra i vari trust e quindi quanto statuito si ritiene valido anche per i trusts in cui il trustee è un soggetto differente dal disponente.
La conclusione cui sono giunti i giudici tributari è la seguente:
“se non può dirsi che con l’atto di costituzione del trust autodichiarato vi sia stato un trasferimento vero e proprio dei beni allora non è integrata la fattispecie della decadenza dei benefici che ha portato all’emanazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio”.
In conclusione, può affermarsi che il conferimento di beni in trust non configurando un trasferimento effettivo di ricchezza, non comporta un atto di disposizione in senso proprio. Diretta conseguenza di ciò è che il conferimento di un bene immobile in trust non integra il presupposto di “atto traslativo a titolo oneroso o gratuito” che, se compiuto prima del termine quinquennale dall’acquisto, comporta il venir meno delle agevolazioni prima casa.
Occorre, però, sottolineare che l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressamente conformata alle suddette recenti pronunce della giurisprudenza tributaria e, nell’ultima circolare sull’argomento (n. 34/E del 20 ottobre 2022) aveva evidenziato che la “dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, l’agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni)”.
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