Il testamento internazionale


Con la legge n. 387 del 29 novembre 1990 l’Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme di testamento internazionale.

La suddetta Convenzione ne regolamenta la forma, ma non ha alcuna incidenza in ordine alla capacità di testare e alla validità delle disposizioni, le quali restano regolamentate dalla disciplina del diritto internazionale privato.

In forza dell’art. 11, par. 2, della medesima Convenzione, la Convenzione stessa è entrata in vigore per l’Italia il 16 novembre 1991. A partire da quel momento, dunque, alle forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui si può ricorrere se ne è aggiunta un’altra: il testamento internazionale.

La legge n. 387 del 29 novembre 1990 ha precisato che i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall’annesso alla convenzione di cui all’articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all’estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti soggettivi richiesti per il testatore, siffatto tipo di testamento può essere usato: dagli italiani in Italia, dagli italiani all’estero e dagli stranieri che si trovino in Italia e provengano da un paese che ha ratificato la Convenzione o che riconosce al suo interno la validità di un testamento redatto all’estero.

I requisiti richiesti per la validità del testamento internazionale sono i seguenti:

  • il testamento deve essere fatto per iscritto, non è necessariamente scritto dal testatore stesso. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento;
  • il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto;
  • il testatore firma il testamento oppure, se l’ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata. Se il testatore è incapace di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento;
  • i testimoni e la persona abilitata appongono la loro firma sul testamento, in presenza del testatore;
  • le firme devono essere apposte alla fine del testamento e se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore e ciascun foglio deve essere altresì numerato;
  • alla fine del testamento la persona abilitata deve apporre la data;
  • la persona abilitata, infine, allega al testamento un attestato redatto secondo il modello di cui all’articolo 10 dell’annesso alla legge 387/1990 ove si dà atto che gli obblighi prescritti dalla Legge sono stati rispettati. L’attestato viene redatto in doppio originale: uno viene allegato al testamento e l’altro viene consegnato al testatore.

La conservazione di un testamento internazionale ricevuto in Italia sarà regolato dalla legge italiana e per quanto riguarda l’eventuale revoca il legislatore ha previsto che tale forma testamentaria sia sottoposta alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.

DISCLAIMER

Gentile utente,

gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.