Il Certificato successorio europeo


Dal 17 agosto 2015 è applicabile il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012, n. 650, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio 2012, e in vigore dal 16 agosto 2012, salvo gli artt. 77 e 78, in vigore dal 16 gennaio 2014, e gli artt. 79, 80 e 81, in vigore dal 5 luglio 2012.

Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento, esso, pur in vigore dalle epoche citate, è applicabile, in toto, alle successioni aperte dal 17 agosto 2015, su tutto il territorio dell’Unione Europea, fatta eccezione per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca.

Tra le novità previste nel Regolamento vi è l’introduzione del Certificato successorio europeo (CSE). È bene evidenziare anzitutto la ratio dello stesso: rendere più agevole la gestione di successioni internazionali. Il Certificato, infatti, una volta rilasciato produce i suoi effetti anche negli Stati membri dell’Unione Europea diversi da quello in cui è stato emesso, senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento.

In particolare, il Certificato successorio europeo è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

  1. la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
  2. l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
  3. i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

Sono proprio i soggetti che hanno la necessità di dimostrare uno dei suddetti elementi le persone legittimate a richiedere il Certificato stesso.

Per quanto riguarda gli effetti, il Certificato successorio europeo produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri e si presume che esso dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Il certificato, inoltre, è efficace sul piano probatorio: fino a prova contraria, si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

È possibile richiedere il rilascio del Certificato a qualsiasi notaio italiano, indipendentemente dal luogo di apertura della successione o di collocazione dei beni ereditari, ma per poter procedere in tal senso è necessario:

  • che il defunto sia residente in Italia al momento della morte o
  • che il defunto abbia la cittadinanza italiana, anche se non residente in Italia: in tal caso deve aver avuto in Italia la precedente residenza abituale e non devono essere trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di residenza e la richiesta del certificato successorio europeo.

Qualora non dovesse sussistere nessuno di questi requisiti, deve esserci un collegamento sufficiente con lo stato italiano per poter procedere con la richiesta del Certificato a un notaio italiano.

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