Una specifica norma del Codice civile, l’art. 785, disciplina la donazione in riguardo di matrimonio, c.d. donazione obnuziale. Per aversi tale donazione è necessario che l’atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato; è da escludere che rientri nella fattispecie in esame l’attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio.
Occorre anche che siano individuabili dall’atto entrambi gli sposi; come evidenziato in più pronunce giurisprudenziali, peraltro, l’individuazione non presuppone necessariamente l’indicazione del loro nome nell’atto di liberalità ma può essere ottenuta con altri mezzi che consentano di pervenire con uguale certezza alla identificazione degli sposi.
Il legislatore ha previsto espressamente che donante possa essere uno dei futuri sposi o un terzo. Se donante è uno degli sposi donatario è l’altro sposo. Se, invece, donante è un terzo, donatari possono essere uno o entrambi i futuri sposi o i figli nascituri da questi.
Per quanto riguarda la natura giuridica, la donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione, per effetto della sola dichiarazione del donante. Parte della dottrina ritiene che la mancanza di una accettazione espressa non sia sufficiente a collocare la donazione obnuziale al di fuori dello schema contrattuale e che ad essa sia applicabile l’articolo 1333 c.c., che disciplina il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente: il donatario non deve accettare la proposta di donazione ma può rifiutarla entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi: la mancanza di tale rifiuto, che ha il significato di una dichiarazione tacita, comporta la conclusione del contratto.
La prevalente dottrina, invece, ravvisa nella donazione obnuziale una deroga alla contrattualità della donazione tipica e la configura come negozio unilaterale. Ad essa è applicabile l’articolo 1334 c.c., che disciplina l’efficacia degli atti unilaterali: la donazione si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione di volontà del donante perviene a conoscenza del destinatario.
Peculiare è la disciplina degli effetti della donazione in riguardo di matrimonio, che non si producono fin quando non segua il matrimonio. Si ritiene che la celebrazione del matrimonio costituisca una condizione apposta alla donazione, più precisamente una condicio facti più che una condicio iuris, in quanto la subordinazione degli effetti della donazione alla celebrazione del matrimonio deriva dalla volontà del donante il quale sarebbe libero di porre in essere una donazione pura e semplice.
In ultimo, occorre soffermarsi sulle vicende che possono coinvolgere il matrimonio e, eventualmente, anche la donazione obnuziale fatta in precedenza. In particolare, nel caso di annullamento del matrimonio si avrà la nullità della donazione. Tale previsione non si applica alla separazione personale, giudiziale o consensuale, perché in tal caso il matrimonio, che è condizione di efficacia della donazione obnuziale, si è validamente celebrato e continua a essere valido. Anche nell’ipotesi di divorzio la donazione obnuziale rimarrebbe valida ed efficace in quanto il divorzio non elide il vincolo coniugale per vizi inerenti al suo momento genetico, ma ne presuppone la validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute e a partire dalla relativa pronuncia e, quindi, lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni della donazione.
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