Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Documento di economia e finanza (DEF) 2024, si sono previste, tra l’altro, disposizioni per semplificare gli adempimenti degli eredi e dei professionisti che li assistono in ambito successorio. Il DEF non contiene il profilo programmatico in quanto occorre attendere l’approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura. Tuttavia, come riportato sul sito ufficiale del Governo Italiano, secondo i tempi stabiliti nelle norme transitorie, il Piano sarà approvato entro il 20 settembre prossimo.
Nello specifico, per quanto riguarda la materia successoria, tra gli obiettivi perseguiti dalle nuove norme rilevano: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi e la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni, oltre alla riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento dei tributi.
Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche al Testo unico successioni e donazioni, si prevede l’inserimento nel Testo unico delle aliquote e delle franchigie della relativa imposta e, per quanto riguarda il calcolo della base imponibile, si esclude il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Si prevede, inoltre, l’eliminazione nel testo normativo del riferimento all’istituto dell’affiliazione e si specifica che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
Altre novità di rilievo riguardano i trust e le liberalità d’uso, relativamente ai quali si prevede che: l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust; l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso; le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento; il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Tra le novità previste, poi, occorre soffermarsi sui trasferimenti d’azienda in ambito familiare. Sul punto si prevede che:
- in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto o vi sia un controllo già esistente;
- il diritto all’agevolazione resta subordinato al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
- la stessa disciplina si applica nell’ipotesi di trasferimento di azienda o di trasferimento di partecipazioni in società di persone.
Infine, nell’ottica di semplificare gli adempimenti successori, si prevedono cambiamenti anche nell’iter da seguire per presentare le dichiarazioni di successione, in particolare: si semplificano le informazioni e la documentazione da allegare; si prevede l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero; per la liquidazione dell’imposta, si introduce, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione con previsione di un controllo successivo ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, nel caso in cui dovesse emergere una maggiore imposta principale. Relativamente alle sanzioni, si stabilisce la riduzione delle stesse a un terzo nell’ipotesi in cui il contribuente paghi le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
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