Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” sono estese anche alle pertinenze, ma con alcune limitazioni e condizioni. È bene evidenziare, anzitutto, che le pertinenze sono locali o spazi che servono a migliorare l’uso della casa, come garage, cantine e soffitte.
Le pertinenze che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sono quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:
- C/2 – Magazzini e locali di deposito (come cantine e soffitte);
- C/6 – Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (come garage);
- C/7 – Tettoie chiuse o aperte.
Sono previste, poi, ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni, in particolare:
- le agevolazioni possono essere applicate ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie sopra elencate. Ad esempio, si può avere un garage (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7), tutti con le agevolazioni “prima casa”, ma non due garage.
- le pertinenze devono essere situate nelle immediate vicinanze della casa principale, se non direttamente collegate;
- le pertinenze possono essere acquistate insieme alla prima casa o in un momento successivo, purché il beneficio venga richiesto all’atto di acquisto.
Sul presupposto che si verifichino le suddette condizioni, si può beneficiare di vantaggi fiscali. Le principali agevolazioni per l’acquisto della prima casa che si estendono anche alle pertinenze includono:
- imposta di registro ridotta: l’imposta di registro viene ridotta dal 9% al 2% del valore catastale;
- Imposta ipotecaria e catastale fissa: queste imposte sono ridotte a una quota fissa di 50 euro ciascuna.
- IVA ridotta: se si acquista da un’impresa, l’IVA è ridotta al 4% (invece del 10%).
In ogni caso, per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, sia per l’abitazione principale che per le pertinenze, è necessario soddisfare alcuni requisiti:
- l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- l’acquirente non deve essere proprietario (neppure in comunione con il coniuge) di un’altra abitazione nello stesso Comune;
- l’acquirente, inoltre, deve dichiarare di non avere usufruito in passato delle agevolazioni “prima casa” per un altro immobile su tutto il territorio nazionale, salvo il caso in cui ci si impegni a vendere l’immobile in proprio possesso entro un anno dal nuovo acquisto.
In materia, è opportuno fare riferimento anche ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello numero 566 del 26 agosto 2021, ha fornito precisazioni riguardo le agevolazioni fiscali per le pertinenze legate alla prima casa. In particolare, è stato specificato che le agevolazioni “prima casa” si applicano alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). La normativa prevede che tali pertinenze debbano essere destinate in modo durevole al servizio della casa principale per poter beneficiare delle agevolazioni e l’appartenenza a una delle suddette categorie catastali deve essere verificata al momento del rogito. Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire delle agevolazioni per un massimo di tre pertinenze, una per ciascuna categoria catastale sopra menzionata. Questi chiarimenti mirano a semplificare l’interpretazione della normativa, garantendo una maggiore trasparenza e certezza per i contribuenti.
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