L’accollo del debito è l’istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (accollante) si impegna verso il creditore di un debito altrui a soddisfare l’obbligazione del debitore originario (accollato). Si tratta, dunque, di una modifica dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Si può avere accollo c.d. cumulativo quando l’accollato e l’accollante rimangono obbligati entrambi per il soddisfacimento del credito, o accollo c.d. liberatorio se si pattuisce la liberazione del debitore originario dall’obbligazione.
Per quanto riguarda il regime tributario, occorre distinguere due ipotesi:
- l’accollo di debiti e oneri collegato o contestuale ad altra disposizione non è soggetto ad autonoma tassazione (art. 21, terzo comma, T.U.R.); ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi di accollo di mutuo convenuto come modalità di pagamento del prezzo di compravendita, o di accollo di debiti aziendali da parte del cessionario d’azienda. I debiti e gli oneri accollati, se concorrono a formare la base imponibile (art. 43, secondo comma, T.U.R.), non sono soggetti ad imposta.
Nel caso specifico di conferimento in società, la base imponibile è costituita dal valore netto dell’apporto (art. 50, primo comma, T.U.R.), per cui dal valore lordo si detraggono le passività e gli oneri accollati alla società, purché inerenti al bene (azienda o immobile) conferito;
- l’accollo di debiti od oneri, ove costituisca negozio autonomo, non collegato né contestuale ad altra disposizione, è soggetto ad autonoma tassazione.
Occorre, poi, distinguere tra accollo gratuito e accollo verso corrispettivo: l’accollo gratuito è soggetto ad imposta di donazione su una base imponibile composta dal valore del debito accollato, mentre l’accollo verso corrispettivo rientra nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non indicati, ed è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota 3% (art. 9, Tariffa, Parte Prima, T.U.R.).
Ai sensi dell’ art. 43, primo comma, lettera e), T.U.R., la base imponibile è costituita dall’ammontare dell’obbligazione assunta.
In materia, rileva quanto previsto dall’art. 1, primo comma bis.1, n. 4), Tariffa, Parte Prima, T.U.BOL., in quanto l’accollo è soggetto ad imposta di bollo residuale (euro 45).
Com’è noto, nel caso di accollo del debito, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione contestuale all’accollo è fiscalmente irrilevante, trattandosi di disposizione non avente contenuto patrimoniale.
L’eventuale liberazione del debitore originario, contestuale all’accollo, costituendo una modalità dell’accollo, non è soggetta ad autonoma tassazione.
Tra le ipotesi più comuni che si verificano nella prassi vi è sicuramente l’acquisto di un immobile con accollo del mutuo. In tal caso l’accollante risparmia su alcuni costi in quanto non paga l’istruttoria, la perizia, l’imposta sostitutiva né deve affrontare il costo del notaio relativamente all’atto di mutuo (non necessario per l’accollo), in quanto si tratta di costi già sostenuti da chi ha contratto originariamente il mutuo oggetto di accollo.
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