Tanto nello statuto di una società per azioni quanto nello statuto di una società a responsabilità limitata è possibile prevedere clausole di gradimento, ovvero clausole che limitano la circolazione delle partecipazioni per evitare che terzi non graditi entrino a far parte della società.
L’art. 2355-bis cod. civ. è la norma di riferimento per le S.p.A., mentre l’art. 2469 cod. civ. disciplina le clausole di gradimento negli statuti delle società a responsabilità limitata.
Iniziamo l’analisi dalla società per azioni per le quali, anzitutto, occorre evidenziare che i vincoli sulla circolazione possono riguardare unicamente azioni nominative o l’ipotesi in cui non si sia proceduto all’emissione di titoli azionari. Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni ma nel caso di clausole che prevedano il mero gradimento per la cessione delle azioni, esse – a pena di inefficacia – devono prevedono un obbligo di acquisto a carico della società, degli altri soci o il diritto di recesso dell’alienante. È il legislatore a prevedere che il corrispettivo dell’acquisto o la quota di liquidazione debbano essere determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’art. 2437-ter cod. civ.
Se lo statuto della S.p.A. prevede clausole di gradimento non mero (ovvero quelle che subordinano l’efficacia del trasferimento alla verifica di circostanze oggettive come una qualifica del cessionario), per l’efficacia di tali clausole non è necessario prevedere alcun correttivo. Tuttavia, se tali clausole debbano operare anche per l’ipotesi del trasferimento a causa di morte allora è necessario, affinché siano opponibili agli eredi del socio e, quindi, efficaci nei loro confronti, prevedere in statuto che se il gradimento non sarà concesso la partecipazione del de cuius andrà liquidata agli eredi nella misura prevista dall’art. 2437-ter cod. civ.
Relativamente, poi, alla disciplina delle clausole di gradimento negli statuti delle società a responsabilità limitata deve osservarsi che dette clausole se di “mero gradimento” sono valide ed efficaci ma attribuiscono al socio il diritto di recesso. Per l’esercizio di tale diritto parte della dottrina, ritiene che sia sufficiente la semplice presenza in statuto della clausola di mero gradimento (recesso esercitabile ad nutum), altra parte della dottrina, invece sostiene che non si configurerebbe un’ipotesi di recesso ad nutum potendo il socio esercitare il diritto di recesso solo in caso di mancato ottenimento del placet alla cessione.
Lo statuto della S.r.l., inoltre, può prevedere un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
In conclusione, se una clausola di mero gradimento nella S.r.l. è valida ma fa sorgere a favore dei soci il diritto di recesso previsto ex lege, nella S.p.A. la medesima clausola – se non sono previsti i suddetti correttivi – è inefficace.
DISCLAIMER
Gentile utente,
gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.