Per analizzare e comprendere la disciplina relativa al pagamento dei debiti ereditari occorre fare riferimento a due norme fondamentali:
– l’art. 762 del Codice civile, che regola la fattispecie in relazione ai rapporti interni, cioè la ripartizione interna del debito fra i coeredi;
– l’art. 754 del Codice civile, che, invece, regola la fattispecie in relazione ai rapporti esterni, cioè ai rapporti tra creditori ed eredi, con particolare riguardo ai profili di responsabilità che i secondi hanno nei confronti dei primi.
Nello specifico, l’art. 752 cod. civ. prevede che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che, di regola, il peso economico del debito è ripartito tra tutti gli eredi proporzionalmente alle loro quote. Tuttavia, la stessa norma prevede la possibilità di derogare alla disciplina prevista, ossia di prevedere che il peso economico del debito sia posto a carico di uno soltanto degli eredi; lo spostamento del peso economico del debito a carico di alcuni soltanto degli eredi può essere previsto nel testamento.
L’art. 754 cod. civ. prevede che “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”. Da ciò emerge che in materia successoria si assiste ad una eccezione rispetto ai principi generali posti in tema di obbligazioni ove vige la regola della solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.), mentre per l’art. 754 cod. civ. vige la regola della parziarietà.
Diretta conseguenza di tale carattere parziario dell’obbligazione nei rapporti esterni è che il creditore, qualora uno dei coeredi debitori non paghi la propria parte di debito, non potrà rivolgersi agli altri coeredi per recuperare la parte di credito non soddisfatta.
Una questione che è sorta in dottrina riguarda la possibilità, nel silenzio dell’art. 754 cod. civ., di derogare alla regola della parziarietà nel senso di prevedere la solidarietà anche nei rapporti esterni. Sul punto, molti autori ritengono che sia possibile derogare alla regola della parziarietà prevedendo la solidarietà anche nei rapporti esterni, purché tale deroga sia prevista in melius per il creditore cioè attribuendo allo stesso la facoltà di poter chiedere l’adempimento a ciascun erede per l’intero.
Un’ultima norma sulla quale è opportuno porre l’attenzione, in tema di pagamento dei debiti, è l’art. 756 cod. civ. che prevede quale regola fondamentale in tema di successioni quella per cui il legatario non risponde dei debiti ereditari. Tale norma va coordinata con il disposto dell’art. 671 cod. civ. in virtù del quale il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata; nell’ambito di “ogni altro onere” si ritiene possano rientrarvi certamente i debiti ereditari, cosicché il testatore potrà volontariamente stabilire che anche un determinato legatario concorra al pagamento delle passività ereditarie, ferma restando, per i creditori, la generale responsabilità che la legge attribuisce agli eredi e ferma restando la responsabilità del legatario nei limiti del valore della cosa legata.
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