Riforma imposta di registro, caparre e acconti prezzo


Dal 1º gennaio 2025 entrerà in vigore la riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 che mira a semplificare il sistema fiscale e ridurre le controversie interpretative.
Il citato decreto legislativo recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, all’art. 2 prevede “Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro” e tra queste risultano particolarmente rilevanti quelle relative alla nota dell’articolo 10, Tariffa/I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, avente ad oggetto la tassazione delle caparre confirmatorie e degli acconti pattuiti nei contratti preliminari.
Fino ad oggi, infatti, è stata prevista una tassazione differenziata per le caparre confirmatorie e gli acconti sul prezzo pattuiti nei preliminari di contratti, le prime erano soggette all’imposta di registro dello 0,5%, mentre per gli acconti sul prezzo l’aliquota prevista era del 3%. Viste le incertezze generate da questa distinzione, soprattutto nell’inquadramento delle somme in una o in un’altra fattispecie, la nuova normativa uniforma l’aliquota allo 0,5% per entrambe le casistiche e prevede che se l’imposta applicabile per il contratto definitivo è minore si applica quest’ultima. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Con la citata normativa, dunque, viene stabilito espressamente il principio secondo cui l’imposta di registro dovuta per caparre confirmatorie e acconti non può mai essere superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
Una particolare attenzione deve essere posta nel caso di contratti preliminari soggetti a Iva, come quelli stipulati con imprese costruttrici per immobili nuovi. In riferimento a essi è importante la qualificazione delle somme versate per determinarne il corretto trattamento fiscale, in particolare: gli acconti di prezzo mantengono l’esenzione dall’imposta di registro, essendo già assoggettati a Iva, mentre le caparre confirmatorie scontano l’aliquota dello 0,5%,
Nello specifico, quando in detti preliminari soggetti a Iva è prevista anche la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, quest’ultima sconterà l’imposta di registro nella misura dello 0,5%, ma nei limiti di euro 200,00 (essendo questa l’imposta da applicare al definitivo). Nell’ipotesi di eventuali ulteriori acconti previsti nel preliminare, il Fisco potrà chiedere soltanto l’integrazione fino all’importo di euro 200,00, qualora l’imposta dovuta per la caparra sia inferiore a detto importo, ovvero nulla, qualora l’imposta dovuta per la caparra abbia già assorbito detto importo massimo.

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