Nel nostro ordinamento è previsto che il legato si acquisti automaticamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 cod. civ.); la rinunzia è una dichiarazione unilaterale, non recettizia, con la quale il legatario dismette il diritto acquistato automaticamente all’apertura della successione.
Quanto alla forma della rinunzia al legato, il Codice civile non dispone che debba essere espressa, può avvenire anche in forma tacita ma la libertà di forma deve intendersi derogata qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili. Ci si è interrogati, infatti, se la rinunzia possa essere effettuata oralmente e la risposta al quesito è positiva per i legati aventi ad oggetto beni mobili mentre è negativa per quelli aventi ad oggetto beni immobili.
Quanto detto deriva dalla natura giuridica che oggi si riconosce alla rinunzia al legato, all’esito di un lungo dibattito sul punto.
Secondo una prima tesi, infatti, la rinunzia de qua risolverebbe ex tunc gli effetti di un acquisto già verificatosi in capo al legatario; tale atto infatti attua una fictio iuris in forza della quale è come se il legatario non avesse mai acquistato il diritto. Si tratterebbe pertanto di un’ipotesi di rinuncia abdicativa, che renderebbe attuale un “ritorno” del bene alla massa ereditaria, ovvero un’eventuale chiamata in sostituzione. Effettuata la rinuncia, il legatario viene considerato come se mai fosse stato tale.
Altra parte della dottrina, invece, qualifica la rinunzia al legato non come un atto di dismissione di un diritto già acquisito, quanto piuttosto come un atto impeditivo dell’acquisto stesso, che si frappone all’attuarsi della fattispecie acquisitiva e concreta una omissio adquirendi. La rinunzia, pertanto, configurerebbe un rifiuto impeditivo dell’ingresso del bene nella sfera giuridica del legatario, attuando un ritorno dello stesso nella massa ereditaria.
La Corte di Cassazione, in più pronunce, ha aderito al primo dei due orientamenti sopra citati ritenendo che la rinuncia al legato avente ad oggetto un bene immobile debba essere effettuata per iscritto, essendo un atto di natura dismissiva rispetto ad un acquisto già compiuto dal legatario, come prescrive l’art. 1350 n. 5 cod. civ., che impone l’atto pubblico o la scrittura privata per gli atti di rinunzia a diritti reali immobiliari.
L’orientamento fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Cassazione risulta condivisibile, infatti la “facoltà di rinunzia” prevista dall’art. 649 cod. civ. non impedisce affatto il perfezionarsi di un acquisto che si è già verificato ope legis per il sol fatto dell’apertura della successione, ma piuttosto risolve con efficacia retroattiva gli effetti di un acquisto già verificatosi.
Inoltre, il necessario ossequio della forma scritta quando si ha a che fare con beni immobili è funzionale a garantire la certezza dei traffici giuridici e l’affidamento dei terzi.
In conclusione, è indispensabile che la rinunzia ad un legato immobiliare venga effettuata per iscritto, mentre per la rinunzia ad un legato avente ad oggetto un bene mobile vige il principio della libertà di forma e la stessa pertanto, se effettuata oralmente, sarà pienamente valida.
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