La disciplina del rimborso delle somme versate dai soci nelle società di capitali


Nella prassi, spesso accade che la società abbia necessità di mezzi finanziari per l’esercizio dell’attività sociale e tali mezzi possono essere apportati dai soci mediante erogazioni di denaro diverse dai conferimenti, i c.d. versamenti fuori capitale.

Tali versamenti possono essere eseguiti a titolo di finanziamento, con obbligo per la società di procedere alla restituzione ad una determinata scadenza, ovvero a titolo di ulteriore partecipazione al capitale di rischio, senza alcun obbligo di restituzione.

È pacifico che tali versamenti siano legittimi, in quanto i soci sono liberi di apportare alla società le risorse necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale. Deve, però, escludersi l’obbligatorietà dei versamenti fuori capitale perché dall’art. 2345 cod. civ. è ricavabile il principio in virtù del quale nessun socio può essere obbligato ad eseguire versamenti ulteriori rispetto al conferimento iniziale.

Una questione sulla quale è opportuno soffermarsi riguarda la difficoltà di stabilire, in concreto, la natura giuridica dei versamenti che i soci eseguono in favore della società, in quanto può mancare una dichiarazione di volontà che espliciti in modo chiaro il titolo in virtù del quale gli stessi siano effettuati. Secondo la costante giurisprudenza, quando la natura del versamento non è chiara, devono applicarsi gli ordinari criteri ermeneutici applicabili ad ogni negozio giuridico. Di conseguenza, devono assumere rilievo le reali intenzioni delle parti.

Una volta effettuati degli apporti alla società, da parte dei soci, occorre occuparsi della disciplina del rimborso degli stessi. Nello specifico:

  • i versamenti effettuati al fine di coprire perdite della società (cc.dd. a fondo perduto) e quelli effettuati genericamente in conto capitale, devono essere considerati come definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, costituendo una vera e propria riserva iscritta in bilancio. Di conseguenza, i soci eroganti non possono vantare alcun diritto di rimborso;
  • i cc.dd. versamenti in conto futuro aumento di capitale non possono, invece, sono effettuati in previsione di una futura operazione di aumento capitale sociale con la conseguenza che la società sarà obbligata alla restituzione qualora detta operazione non abbia luogo;
  • infine, i cc.dd. finanziamenti dei soci, che devono essere restituiti dalla società. Si tratta di quelle somme versate in favore della società a titolo di prestito che nel bilancio sociale costituiscono una posta passiva, rappresentata, appunto, dal debito da restituire ai soci secondo i termini previsti al momento del loro versamento ovvero in seguito definiti ai sensi dell’art. 1183 cod. civ. Si ritiene che i finanziamenti dei soci possano essere usati dalla società in caso di aumento di capitale a pagamento mediante l’istituto della compensazione: in altre parole, il socio che ha effettuato il finanziamento, quando sottoscrive l’aumento di capitale, può compensare il debito da conferimento con il debito da restituzione del finanziamento gravante sulla società.

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