Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative


Nel contesto delle start-up innovative sono previste rilevanti agevolazioni fiscali per gli investitori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 179/2012:

  • nel caso di investitori persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’ammontare investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative e l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000;
  • nell’ipotesi di investitori persone giuridiche è prevista una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di euro 1.800.000.

Tali detrazioni si applicano in relazione alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento e l’agevolazione fiscale è prevista solo per i conferimenti in denaro relativi all’aumento del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni.

Con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, comma 7), al fine di stimolare la ripresa e la crescita economica, si è prevista un’agevolazione “maggiorata”  all’investimento di persone fisiche in start-up innovative se si rispetta il regime “de  minimis”, ovvero le detrazioni fiscali sull’ammontare investito dalle persone fisiche sono maggiori se la somma degli aiuti fruiti dalla start-up innovativa non supera la soglia di euro 200.000 nell’arco di tre anni, da calcolarsi sull’ammontare effettivamente detratto dall’investitore.

In particolare, il Decreto Rilancio stabilisce gli incentivi in regime “de minimis”  all’investimento in start-up innovative prevedendo che dall’imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche  si  detragga un importo pari al 50% della somma investita  dal  contribuente nel capitale sociale di una o più start-up  innovative,  direttamente ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Il limite dell’investimento agevolabile è pari a euro 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di euro 50.000; mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30%.

Per avere diritto alle detrazioni fiscali suddette l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Nel caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni è prevista la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali. Non si decade dall’agevolazione, invece, nell’ipotesi di trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente.

Se a investire in start-up innovative è una società, l’agevolazione fiscale consiste in una deduzione Ires del 30% su un investimento che non può superare 1,8 milioni di euro. Anche in questo caso, per non perdere l’agevolazione bisogna mantenere l’investimento per un minimo di 3 anni.

In tutti i casi suddetti, si può investire direttamente nella società oppure indirettamente tramite OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) o società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale al 30% l’investitore deve avere una certificazione della start-up che attesti di non aver superato il limite dell’importo per cui spetta la detrazione; questo documento deve essere rilasciato entro 60 giorni dall’investimento. Inoltre, è richiesta una copia del piano di investimento della start-up innovativa in cui vi siano informazioni dettagliate sul tipo di attività imprenditoriale, sui prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, dei profitti e delle vendite. Se l’investimento viene fatto mediante OICR serve, altresì, la certificazione che attesta che il 70% degli investimenti viene effettuato in startup innovative.

Per ottenere la detrazione al 50%, invece, l’investitore persona fisica deve presentare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria – da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento – che attesti l’importo dell’investimento, la verifica del codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile. E, in caso di investimento mediante OICR, occorre altresì presentare una certificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione e l’entità dell’investimento agevolato, da rilasciare entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte.

Un’ultima precisazione riguarda la dichiarazione dei redditi degli investitori, in particolare:

  • le persone fisiche che hanno investito in startup innovative per usufruire delle detrazioni fiscali non potranno compilare il modello 730 ma sono obbligate a compilare il modello Unico;
  • le società di capitali, essendo soggetti IRES, hanno l’obbligo di compilare il modello redditi SC.

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