Agevolazioni prima casa in costruzione

Agevolazioni “prima casa” in costruzione: termine di conclusione lavori.


Continua il nostro aggiornamento fiscale con la rubrica #Fiscoevolution. In particolare parleremo di agevolazioni “prima casa” nel caso di trasferimento di immobili in costruzione e della rilevanza del termine di conclusione lavori, termine che non può essere oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge n. 23 del 2020.

Le circolari di riferimento

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014 n. 2/E aveva chiarito che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7.

Con riferimento agli immobili in costruzione la circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) aveva chiarito che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobili in corso di costruzione che presentino, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso, ossia immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9.

Poiché la norma agevolativa non prevedeva un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, con la citata circolare n.38 (par. 5.1) era stato altresì chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, deve dimostrare la conclusione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro di cui all’articolo 76 del TUR, cui rinvia l’articolo 60 del d.lgs. 346 del 1990.

Sospensione del termine?

Recentemente, in un caso concreto, è stato richiesto all’Amministrazione finanziaria di poter recuperare il periodo in cui i lavori di costruzione erano stati sospesi (risultante dall’attestazione del direttore dei lavori incaricato) al fine di prorogare la scadenza prevista per la conclusione dei lavori ed evitare la decadenza dall’agevolazione fruita, invocando la sospensione di cui all’articolo 24 del decreto legge n. 23 del 2020 (sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020).

L’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, però ha ritenuto che il suddetto termine non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020) poiché tale norma ha natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione.

(Risposta ad Interpello  n. 39 del 12/01/2021- Agenzia Entrate)

 

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La tutela dell’acquirente di immobile da costruire