L’apertura di una sede secondaria in Italia (BRANCH) di una società estera deve essere autorizzata da una delibera straordinaria dell’organo competente secondo lo statuto della società estera (solitamente l’assemblea).
Tale delibera dovrà prevedere l’istituzione della sede secondaria indicando un indirizzo in Italia e nominando un delegato che abbia il potere di nominare il preposto alla sede secondaria, specificando altresì i poteri riconosciuti a quest’ultimo.
Copia autentica della delibera apostillata nel Paese di partenza, salvi i Paesi per i quali non è richiesta apostille, con relativa traduzione asseverata e giurata in lingua italiana, deve essere depositata negli atti di un Notaio italiano il quale procederà a redigere un verbale di deposito ex art. 106 Legge Notarile (presso l’Archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente, vanno depositati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati o le scritture private autenticate in uno Stato estero, prima di farne uso in Italia).
In conseguenza del verbale notarile si procederà all’iscrizione della sede secondaria nel Registro delle Imprese (la cui competenza è determinata dalla Provincia ove si intenda fissare la sede secondaria in Italia). Occorre precisare che secondo la disciplina della Camera di Commercio al deposito dovrebbe provvedere una persona munita di idonei poteri, ma non è richiesto necessariamente che il deposito venga curato dal legale rappresentante della società. Pertanto, la delibera con la quale si autorizza l’istituzione della sede secondaria deve necessariamente prevedere la nomina di un delegato che abbia il potere di recarsi presso il Notaio italiano per il deposito dei documenti esteri e di curare il deposito presso il Registro delle Imprese, nonché di nominare il preposto alla sede secondaria con indicazione analitica dei relativi poteri.
Ai fini dell’iscrizione della sede secondaria al Registro imprese i dati necessari per procedere sono: l’atto costitutivo della società estera e suoi eventuali allegati, il tutto tradotto e legalizzato, delibera di attribuzione dei poteri al delegato designato per il deposito degli atti in Italia, il codice EUID (identificativo unico europeo previsto dalla direttiva 2012/17/EU e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha lo scopo di identificare in maniera univoca le società di capitali con sede legale all’estero e facilitare l’avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese), la sede, il codice di registro e il numero di registrazione della società estera.
É altresì necessario avviare la pratica presso la Camera di Commercio competente relativa alla richiesta del codice fiscale e all’attribuzione della Partita IVA. Ai fini dell’apertura della partita IVA italiana, è necessario compilare il modello ANR (dichiarazione per l’identificazione IVA soggetti non residenti) ed inviarlo al Centro operativo di Pescara prima di effettuare qualsiasi operazione rilevante territorialmente in Italia, allegando a questa dichiarazione i seguenti documenti: copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante; certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza; certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dello Stato estero di stabilimento contenente l’indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire e dei relativi poteri di firma (tradotto, con sottoscrizione del traduttore); dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta (tradotta, con sottoscrizione del traduttore).
E’ inoltre necessario indicare l’attività che verrà svolta dalla società nella sede italiana, al fine di indicare correttamente il codice ateco, e il VAT number della società estera. Il VAT number è infatti richiesto dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attribuzione della partita IVA alla sede secondaria italiana.
Una volta seguita la suddetta procedura, l’apertura della sede secondaria in Italia della società estera avverrà mediante iscrizione nel Registro delle Imprese di competenza, a cura del Notaio presso il quale è stato effettuato il deposito, il quale provvederà anche alla registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
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