Dalla necessità di garantire alle società di riunirsi in assemblea anche durante l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, è stata prevista la possibilità di ricorrere alle assemblee da remoto anche nel caso in cui tale facoltà non fosse prevista nello statuto.
La normativa emergenziale ha previsto, infatti, la possibilità di prevedere nella convocazione delle assemblee lo svolgimento delle stesse attraverso mezzi di telecomunicazione ovvero, per le società a responsabilità limitata la possibilità di assumere le deliberazioni mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto.
La norma di riferimento è l’art. 106 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ove – tra l’latro – è stato previsto che:
- con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- le società a responsabilità limitata possano, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
La norma suddetta, al comma 7, prevedeva che tale disciplina si sarebbe applicata alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarebbe stato in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19.
Di anno in anno la normativa emergenziale in tema di assemblee da remoto è stata prorogata fino all’ultima proroga prevista nel c.d. decreto Milleproroghe 2024 che ha previsto l’applicabilità della suddetta disciplina fino al 30 aprile 2024; dopodiché tornerà in vigore la previgente normativa a regime.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 12-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. decreto Milleproroghe 2024 (convertito in Legge 23 febbraio 2024, n. 18), statuisce che il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
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