Cessione del credito a scopo di garanzia


Tra le vicende che possono riguardare un rapporto obbligatorio vi è la cessione del credito, annoverata tra le modificazioni soggettive dal lato attivo; si tratta del negozio mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto).

In tema di cessione del credito occorre evidenziare che tale negozio non ha una causa propria ma ha causa variabile; dunque, ci si può imbattere in una vendita del credito, in una permuta del credito, o ancora, in una donazione del credito ecc.

Al giorno d’oggi assume particolare rilievo la cessione del credito a scopo di garanzia, a mezzo della quale il debitore, a garanzia dell’adempimento del debito che egli ha nei confronti del creditore, cede a quest’ultimo il credito che, a sua volta, vanta nei confronti di un terzo. Si tratta di un’applicazione dello schema negoziale della cessione del credito disciplinata agli articoli 1260 e ss. del Codice civile.

Il cessionario, in ogni caso, deve chiedere il pagamento prima al cedente e, solo se questi non paga, facendo valere la propria garanzia, può chiedere l’adempimento al debitore ceduto.

Si è a lungo discusso circa la liceità o meno di un tale negozio in quanto da alcuni era sostenuta la nullità del negozio per violazione del divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.); ad oggi, secondo la tesi prevalente, la cessione del credito a  scopo di garanzia è considerata lecita quando ha ad oggetto crediti pecuniari o la prestazione di altre cose fungibili in quanto si ritiene ad essa applicabile la disciplina dettata dall’art. 2803 del Codice civile che, in tema di pegno su crediti pecuniari, prevede la possibilità per il creditore che ha constatato l’inadempimento e riscosso il credito oggetto di pegno, di poter ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente.

Nell’ambito della cessione del credito può prevedersi la garanzia della solvenza del debitore ceduto oppure no; nel primo caso si parla di cessione pro solvendo mentre si ha cessione pro soluto quando il cedente non risponde della solvenza del debitore. Nel silenzio delle parti, la cessione si considera pro soluto.

Nel caso in cui si ricorra alla cessione del credito a scopo di garanzia, si potranno avere due scenari:

  • nell’ipotesi di adempimento il credito ceduto tornerà al cedente, attraverso un atto di retrocessione;
  • nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo del cedente verso il cessionario, quest’ultimo potrà riscuotere il credito ceduto e soddisfarsi sulle somme riscosse restituendo l’eccedenza.

È altresì possibile che la cessione del credito a scopo di garanzia sia sottoposta alla condizione risolutiva dell’adempimento dell’obbligazione da parte del cedente o alla condizione sospensiva dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del cedente e, in tal caso, il cessionario acquisterà la titolarità del credito solo a seguito dell’inadempimento del debito.

 Il contratto in oggetto deve essere tenuto distinto dalla cessione del contratto, in quanto, a differenza di quest’ultimo che comporta il subentrare del cessionario nei diritti e negli obblighi scaturenti dal contratto, la cessione del credito ha per oggetto solo la cessione del lato attivo del rapporto obbligatorio.

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