In tema di vendita con patto di riservato dominio vi è una sola norma di riferimento nel Codice civile: l’art. 1523 rubricato “passaggio della proprietà e dei rischi”. Si tratta di una disciplina che si ritiene applicabile a beni di qualsiasi natura, dunque anche alle quote sociali.
In particolare, nella vendita con riserva della proprietà (o con patto di riservato dominio) le parti stabiliscono che il pagamento del prezzo avvenga in modo frazionato entro un certo tempo e, per converso, che la proprietà passi al compratore solo quando sarà pagata l’ultima rata del prezzo. Tutti gli altri effetti, invece, si verificano immediatamente, in conseguenza della conclusione del contratto.
Attraverso tale tipo di vendita si consente al compratore di ottenere la disponibilità di un bene senza necessità di pagarne integralmente il prezzo al momento del contratto e si garantisce il venditore, che conserva la proprietà del bene in caso di insolvenza dell’acquirente.
Quando oggetto del contratto sono quote di società di capitali, prevederne la cessione con riserva di proprietà comporta che il venditore conserva la proprietà delle quote fino al momento del pagamento dell’intero prezzo e l’acquirente può esercitare, sin dalla stipula del contratto, tutti i diritti spettanti ai soci pur non avendo, ancora, la piena titolarità della quota sociale.
Nel caso di azioni di S.p.A., la gestione dei diritti di voto e dei dividendi durante il periodo di riserva di proprietà deve essere chiarita nel contratto. Solitamente, l’acquirente può esercitare i diritti di voto e ricevere i dividendi, ma questo può variare in base agli accordi specifici tra le parti. Per la cessione delle azioni con riserva della proprietà, inoltre, devono essere rispettate tutte le formalità previste dalla legge, inclusa la comunicazione agli organi societari e l’aggiornamento del registro degli azionisti. È bene evidenziare, infatti, che, nonostante la riserva di proprietà, l’acquirente viene registrato come azionista nel registro degli azionisti della società con l’annotazione che la proprietà effettiva rimane al venditore fino al pagamento completo del prezzo.
Se la cessione con riserva della proprietà ha ad oggetto quote di S.r.l., vale sempre la regola che fino al pagamento completo la proprietà delle quote rimane al venditore, ma l’acquirente può essere registrato come titolare delle quote stesse nel registro dei soci della S.r.l., annotando altresì la condizione di riserva di proprietà. Come nella S.p.A., anche nella S.r.l. i diritti di voto e la partecipazione agli utili durante il periodo di riserva di proprietà devono essere chiariti nel contratto, normalmente l’acquirente può esercitare i diritti di voto e ricevere i dividendi, a meno che il contratto non preveda diversamente. Per la cessione delle quote di S.r.l. devono essere rispettate le formalità richieste e, in particolare, la procedura di registrazione nel registro delle imprese e l’aggiornamento del registro dei soci dai quali deve emergere che quelle determinate quote sono state oggetto di vendita con riserva della proprietà.
In ogni caso, se l’acquirente non riesce a pagare il prezzo pattuito entro i termini stabiliti, il venditore ha il diritto di recuperare le azioni o quote.
È evidente, dunque, la ratio di un tale contratto attraverso il quale il cedente si tutela per il caso in cui il cessionario sia inadempiente riservandosi la proprietà delle quote sociali fino al momento dell’integrale pagamento del prezzo da parte del cessionario. Per far ciò è necessario che nell’atto di vendita delle quote sociali sia inserita un’apposita clausola che preveda espressamente il patto di riservato dominio.
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