Conferimento a realizzo controllato e a neutralità indotta


Partendo dalla considerazione che, ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), il conferimento di beni nell’ambito delle imposte sui redditi è assimilato a una cessione a titolo oneroso e si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti, occorre soffermarsi sulle ipotesi particolari che ricorrono nel caso di conferimento a realizzo controllato e a neutralità indotta.

Quando la determinazione del valore finale non è costituita dal “valore normale” delle azioni o quote conferite ma è costituita dall’ammontare corrispondente al patrimonio netto così come aumentato a seguito del conferimento (art. 177 TUIR), la valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento si concretizza nella valutazione del controllo dell’effetto realizzativo della medesima operazione ed è possibile trovarsi di fronte a due fattispecie:

  • c.d. regime a realizzo controllato quando si determina in misura ridotta il reddito del soggetto conferente;
  • c.d. neutralità indotta quando si azzera completamente il reddito del soggetto conferente.

Per l’applicazione del regime del realizzo controllato e della neutralità indotta è necessario che: la conferitaria aumenti o incrementi il proprio patrimonio in misura rispettivamente superiore o pari all’ultimo valore fiscale delle azioni o quote conferite e che la stessa conferitaria acquisisca il controllo della conferita. Tali due condizioni devono essere entrambe rispettate. Inoltre, deve trattarsi di conferimenti di partecipazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali.

Dunque, in base a come viene determinato il valore finale da considerare ai fini del calcolo della plusvalenza, si distingue tra l’applicazione della modalità del valore normale e quella del realizzo controllato. Nel caso di “valore normale”, infatti, si fa riferimento a un dato oggettivo desumibile dal patrimonio netto della società conferita; nell’ipotesi di “realizzo controllato”, invece, l’art. 177 TUIR, prevede che al ricorrere delle suddette condizioni è possibile utilizzare come parametro una specifica frazione del patrimonio netto della conferitaria, la cui entità potrà essere determinata dalle parti.

Come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n.29-2021/T) nella modalità del realizzo controllato il conferente e la conferitaria possono “controllare” l’effetto realizzativo proprio del conferimento e se del caso “indurne” la neutralità fiscale; per tale motivo il negozio stesso si qualifica “a realizzo controllato” perché consente di gestire l’effetto realizzativo e “a neutralità indotta” quando tale attività di controllo del realizzo si traduce nella neutralità dell’operazione.

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