Se hai una startup innovativa e stai cercando di trovare capitali per iniziare o incrementare il tuo business in maniera più veloce rispetto al classico giro degli Intermediari finanziari devi conoscere il crowdfunding. Parleremo in questo articolo di come funziona il crowdfunding e ci concentreremo sulle informazioni da presentare agli investitori affinché la tua offerta sia conforme alla legge, chiara e quindi vincente.
Crowdfunding: cosa è e qual è la normativa in Italia?
Secondo la definizione data dalla “European Banking Authority”, il crowdfunding è la richiesta al pubblico di finanziamenti tramite una piattaforma online da parte di soggetti che necessitano di fondi o per scopi personali. Infatti, il vantaggio del crowdfunding per le startup innovative sta proprio nella possibilità di ottenere capitali in modo più facile grazie alla piattaforma che funge da collegamento tra chi sta cercando capitale e chi vuole investire il proprio.
In Italia una definizione di crowdfunding si trova nell’articolo 30 del D.Lgs 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che lo definisce come “piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio.”
Se il D.lgs 179/2012 ci dice cosa è il crowdfunding, gli articoli 50-quinquies e 100-ter della D.Lgs. n.58/1998 (“Testo Unico Finanza” o “TUF”) includono tali piattaforme online tra gli strumenti di raccolta del capitale. In particolare, l’articolo 50–quinquies definisce un gestore di portali “il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali”, mentre l’articolo 100 – ter delimita le offerte che possono essere sottoscritte tramite una piattaforma di crowdfunding.
Entrambi gli articoli del TUF hanno delegato la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) a predisporre i principi di regolamentazione sia dei gestori che delle offerte presentate sulle piattaforme di crowdfunding per le startup.
La CONSOB ha provveduto in tal senso tramite il Regolamento n.18592/2013 (il “Regolamento CONSOB”) dal titolo “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line”.
Prima novità importante introdotta dal Regolamento CONSOB è l’estensione dei soggetti che possono accedere ad un finanziamento tramite portale online per la raccolta del capitale.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 let (c), alle startup innovative si aggiungono anche:
- le Piccole e Medie Imprese definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129;
- le Piccole e Medie Imprese Innovative dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;e
- la startup turismo prevista dall’articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01).
Crowdfunding e la raccolta di capitali: equity based crowdfunding e debt based crowdfunding
Sappiamo quindi cosa è il crowdfunding e sappiamo che in Italia è attivo e funzionante; ora la domanda che dobbiamo porci è: cosa posso offrire ad un investitore per ottenere il capitale che mi serve utilizzando una piattaforma online di crowdfunding?
La risposta è contenuta nell’articolo 100-ter del TUF: in una piattaforma di crowdfunding, si possono offrire agli investitori strumenti finanziari emessi dalla società stessa che, ai sensi del regolamento CONSOB sono azioni o quote della società e titoli di debito o obbligazioni.
A seconda dello strumento finanziario scelto, il crowdfunding per le startup si distingue in due fattispecie. Se scegliamo di offrire azioni o quote della società, allora si parlerà di equity crowdfunding; se si scegliamo di emettere delle obbligazioni o titoli di debito, si parlerà di debt-based crowdfunding.
Ognuno dei due modelli ha due differenti modalità di offerta e di relative informazioni richieste. Il modello dell’equity-based crowdfunding prevede che la startup innovativa offra al mercato degli investitori una “parte” della propria società – azioni o quote – e l’investitore compri la “parte” della startup innovativa: l’investitore acquisterà una serie di diritti patrimoniali o amministrativi e la società avrà i fondi necessari per il suo business.
Se invece si opta per il debt-based crowdfunding, la società emetterà un titolo di debito o un’obbligazione che venderà tramite la piattaforma a potenziali investitori; l’investitore sottoscrive il titolo di debito o l’obbligazione emesso dalla startup, che si impegna a restituire la cifra che l’investitore avrà dato con la sottoscrizione del titolo in un tempo stabilito nei relativi contratti.
Una volta scelto il modello di crowdfunding per la nostra startup dobbiamo capire quali sono gli adempimenti che dobbiamo fare per poter piazzare la nostra offerta nella piattaforma scelta. La domanda che quindi dobbiamo farci – o che dovremmo chiedere al nostro legale – è: quali informazioni devo dare al gestore di un portale di crowdfunding per far sì che la mia offerta venga lanciata nella piattaforma?
REGOLAMENTO CONSOB
La risposta è nel Regolamento CONSOB: infatti, oltre a contenere la disciplina che regola il gestore della piattaforma online, esso prevede anche una serie di obblighi informativi che il gestore del portale deve rendere disponibili agli investitori nel momento in cui un’offerta, sia essa un’azione, una quota, un titolo di debito o un’obbligazione viene posizionata nel portare di crowdfunding.
Infatti l’articolo 13 comma 2 del Regolamento CONSOB prevede proprio che il gestore “in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni” fornisca tutte le informazioni rilevanti riguardanti l’oggetto dell’offerta che sono fornite dall’offerente ai potenziali investitori “affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Lo scopo di questa previsione normativa è proprio quello di evitare che chi investe non possieda tutte le informazioni che lo aiutino a valutare con ponderazione i rischi connessi alla scelta di investire in un progetto invece che in un altro.
Tali informazioni sono contenute nell’articolo 24 e nell’Allegato 3 del Regolamento CONSOB: nella sostanza, sono informazioni che riguardano l’assetto societario, i diritti connessi alla sottoscrizione del titolo di debito o all’acquisto della quota o dell’azione, sull’attività della società e sulle modalità di pagamento connesse allo strumento finanziario offerto.
ASSETTO SOCIETARIO
Con riguardo all’assetto societario, ai sensi dell’articolo 24 Regolamento CONSOB la società ha l’obbligo di fornire al gestore l’atto costitutivo o lo statuto, così da verificare:
- nel caso si offrano azioni o quote, che siano garantiti agli investitori i seguenti diritti, alternativamente:
- diritto di recesso dalla società; oppure
- diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni; oppure
- clausole che attribuiscano un diritto a cedere le proprie partecipazioni e le relative condizioni di esercizio;
- tutti i diritti sopra siano riconosciuti per almeno tre anni.
- la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società; e
- nel caso si offrano titoli di debito emessi da una startup in forma di società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’articolo 2483, comma 1 del Codice Civile.
Nell’Allegato 3 troviamo elencate tutta una serie di informazioni sulla singola offerta che un gestore di portali di crowdfunding deve fornire in sede di pubblicazione dell’offerta sulla piattaforma online. Dal tipo di informazione richiesta al gestore derivano quindi una serie di informazioni che la società dovrà fornire sugli strumenti finanziari offerti.
In particolare, il Regolamento CONSOB indica che dovranno essere fornite informazioni riguardo a:
- Rischi;
- Offerente e strumenti finanziari oggetto dell’offerta;
- Offerta;
- Eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all’offerta;
- Organo di controllo;
- Revisore contabile; e
- Eventuali consulenti legali/finanziari.
CASISTICA
A titolo esemplificativo e non esaustivo, con riguardo alle informazioni riguardanti l’attività o il progetto per sostenere i quali la società sta cercando capitali, la società offerente dovrà fornire:
- la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di crowdfounding per le startup innovative a vocazione sociale, il business plan;
- l’indicazione del sito internet della società dove l’offerente può reperire informazioni societarie come la sede principale, oggetto sociale, informazioni su i soci, investitori istituzionali e professionali, bilancio;
- informativa contabile con indicazioni del collegamento ipertestuale al sito della società dove tali informazioni sono contenute;
- descrizione dell’organo amministrativo e del curriculum vitae degli amministratori;
- descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta; e
- descrizione delle clausole predisposte nel caso in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.
Con riguardo alle informazioni riguardanti l’offerta, la società dovrà fornire informazioni riguardanti:
- condizioni generali dell’offerta, inclusi:
- l’indicazione dei destinatari;
- eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
- i limiti previsti dalla legge per le obbligazioni o titoli di debito;
- se esistono quote già sottoscritte da parte di investitori professionali e l’identità di questi ultimi;
- indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell’investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ed ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote;
- trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di startup innovative e PMI;
- nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori professionali;
- modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all’offerta;
- soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e la descrizione delle modalità e della tempistica per l’esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo ai soggetti che ricevono o perfezionano gli ordini di sottoscrizione;
- informazioni in merito al conto indisponibile su cui transitano le provviste necessarie per il perfezionamento delle offerte;
- modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta;
- termini e condizioni per il pagamento e l’assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
- conflitti di interesse connessi all’offerta; svolgimento da parte dell’offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali; e
- la legge applicabile e il foro competente e la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all’offerta.
Infine, la società offerente dovrà presentare informazioni circa l’identità del revisore legale dei conti, o dei consulenti finanziari o legali.
CONCLUSIONI
In conclusione, dobbiamo quindi avere ben presente quali sono le informazioni da fornire quando si ricorre alla raccolta di capitale tramite crowdfunding proprio perché l’investitore deve poter avere le idee chiare sulla società su cui va ad investire.
Infatti, è interesse della società offerente stessa capire bene cosa dover dire del proprio progetto e della propria società quando si presenta un’offerta in un portale online.
Questo per due ragioni sopra tutte: la prima, per evitare che l’offerta non sia conforme a quanto previsto dal legislatore – tradotto, non sia legale e quindi non sia ammissibile; il gestore non ammetterebbe mai nel suo portale offerte che siano contra legem in quanto egli stesso per primo sarebbe soggetto a sanzioni. La seconda, perché più chiari saremo con i nostri potenziali investitori più elevate saranno le chance che decidano di investire in noi: d’altronde, compreresti una macchina senza vederla?
Sempre nella nostra rubrica “Startup your biz!” non dimenticate di leggere anche l’approfondimento su un altro utile strumento: il Work for equity.
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