Disposizioni di cremazione del corpo


Negli anni si è assistito a un costante aumento della scelta di cremazione del corpo. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, nel 2021 l’incidenza della cremazione sul totale delle sepolture è stata del 34,44%, in altri termini più di un terzo dei decessi.

Nelle grandi città a causa della scarsità dei posti cimiteriali e dei costi elevati della sepoltura tradizionale il tasso di cremazione arriva anche all’80%.

La tendenza a scegliere la cremazione del corpo in Italia è aumentata da quando, nel 1963, la Chiesa cattolica ha rivisto la propria posizione in merito prevedendo anche per i cattolici la possibilità di ricorrervi e consentendone una diffusione sempre maggiore.

La Chiesa cattolica, dunque, considera ammissibile la cremazione del corpo ma chiede che le ceneri siano conservate in cimiteri o in altri luoghi sacri; ne discende che le ceneri dei defunti cattolici non possono essere disperse, divise o tenute in casa, né si possono creare gioielli con esse mentre ciò è possibile per i defunti non cattolici come si vedrà nel prosieguo dell’articolo.

Il diffondersi di tale pratica, inoltre, è dovuto al fatto che essa risulta essere più economica della sepoltura.

L’autorizzazione alla cremazione è concessa dall’ufficiale dello stato civile del comune ove si è verificato il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b, L. n. 130/2001 prevede che la volontà di ricorrere alla cremazione del corpo può essere espressa secondo una delle seguenti modalità:

  • con la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  • mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  • in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la decisione può essere assunta dal coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  • attraverso la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

È prevista, poi, la possibilità che le ceneri vengano disperse, nel rispetto della volontà del defunto, in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree individuate a tale scopo, ed è regolata dalle singole regioni.

La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, mentre è vietata nei centri abitati.

È possibile manifestare la volontà che le proprie ceneri vengano disperse in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Per quanto riguarda le disposizioni circa le ceneri non è previsto un requisito di forma quindi la relativa volontà può essere ricavata anche da dichiarazioni verbali del defunto.

La garanzia della esecuzione della volontà del de cuius di essere cremato trova certa attuazione soltanto se contenuta in un testamento o se risulti un’iscrizione ad un’associazione riconosciuta.

Per la legge italiana, quindi, ciascuno può scegliere non solo la cremazione delle proprie spoglie ma anche il destino delle proprie ceneri, prevedendo che esse siano disperse o dettando le modalità per la loro conservazione.

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