DONAZIONI DI DENARO: come vengono tassate e quando è necessario il notaio


Oggetto di una donazione può essere anche una somma di denaro ma in tal caso si pone il problema della forma del negozio, in altri termini occorre comprendere per quali donazioni di denaro è necessario redigere un atto pubblico e quindi ricorrere al notaio.

Vige l’obbligo della forma dell’atto pubblico ad substantiam e le presenza di due testimoni quando si tratta di donazioni di somme di denaro di non modico valore. In mancanza di tali formalismi la donazione è nulla e nasce in capo al beneficiario l’obbligo di restituire quanto ricevuto ai sensi dell’art. 2033 del Codice Civile.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.18725 del 27 luglio 2017 hanno chiarito che le liberalità effettuate con trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, devono essere qualificati come donazione diretta e pertanto sono nulle se non vengono effettuate con atto pubblico.

Al contrario, se la donazione ha ad oggetto una somma di denaro di modico valore non è necessario stipulare un atto pubblico e il contratto si perfezionerà con la consegna della somma.

Nel caso in cui sia stata effettuata una donazione di denaro di non modico valore e non siano state rispettate le suddette formalità richieste a pena di nullità, per stabilizzarne gli effetti si può ricorrere a una delle seguenti soluzioni:

  • rinnovare la donazione mediante atto formale ai sensi dell’art. 782 del Codice Civile;
  • stipulare una c.d. donazione liberatoria con la quale il donante libera il donatario dall’obbligo di restituirgli la somma trasferita e indebitamente detenuta a causa della nullità della donazione per difetto di forma;
  • confermare la donazione nulla per difetto di forma alle condizioni di cui all’art. 799 del Codice Civile, ai sensi del quale la nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Per quanto riguarda la tassazione, per le donazioni di denaro la legge prevede l’applicazione dell’imposta sulle donazioni che varia a seconda del grado di parentela tra donante e donatario, con la previsione di alcune franchigie.

In particolare:

  • nel caso di donazione tra coniugi, genitori e figli o nonni e nipoti: l’aliquota è del 4% con una franchigia di 1.000.000 euro;
  • nell’ipotesi di donazioni tra fratelli e sorelle : è prevista un’aliquota del 6% con una franchigia di 100.000 euro;
  • se la donazione è posta in essere tra zii e nipoti: l’aliquota è del 6%, senza franchigia;
  • se, invece, la donazione avviene tra altri parenti o tra soggetti estranei: è prevista un’aliquota dell’8%, senza franchigia.

Si precisa, infine, che se il beneficiario della donazione è un soggetto portatore di handicap si applica una franchigia di 1.500.000 euro mentre l’aliquota dipende dal grado di parentela come sopra riportato.

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