Gli acquisti immobiliari del beneficiario di amministrazione di sostegno


Com’è noto l’amministrazione di sostegno è l’istituto che è stato introdotto nell’ordinamento giuridico per garantire la tutela dei diritti delle persone prive in tutto o in parte di autonomia con l’obiettivo di evitare che ad ogni forma, anche minima, di diminuzione della capacità d’agire, fosse necessario fare ricorso a forme di protezione gravemente limitative dell’autonomia dell’individuo quali l’inabilitazione e l’interdizione.
La caratteristica principale dell’istituto in oggetto è rappresentata dalla modulabilità dei poteri dell’amministratore di sostegno in ragione delle concrete esigenze di protezione dell’individuo, ciò consente di collocare tale figura in una posizione intermedia tra il tutore dell’interdetto ed il curatore dell’inabilitato.
Il legislatore ha previsto l’amministrazione di sostegno a favore delle persone che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 cod. civ.).
Per comprendere come il beneficiario di amministrazione di sostegno possa acquistare beni immobili occorre soffermarsi, anzitutto, sulle caratteristiche dell’istituto.
Per espressa previsione legislativa, il beneficiario di amministrazione di sostegno può conservare la capacità di agire anche relativamente ad atti di straordinaria amministrazione (art. 409, primo comma, cod. civ.), per cui la perdita della piena capacità di agire non consegue direttamente alla nomina dell’amministratore di sostegno, ma è determinata soltanto dalla decisione del giudice tutelare che ne valuta caso per caso l’opportunità.
È il giudice tutelare che nel decreto di nomina deve indicare gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e, altresì, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 405, comma 5, cod. civ.). Nel primo caso si parla di rappresentanza legale dell’amministratore di sostegno, mentre nel secondo, di “amministrazione di assistenza” in quanto per il compimento di tali atti si richiede soltanto l’assistenza dell’amministratore di sostegno che provvederà ad integrare la manifestazione di volontà del beneficiario. Quest’ultimo, dunque, può essere privato della capacità di agire solo limitatamente ad uno o più atti determinati, o ad un’intera categoria di atti. Non vi è una vera e propria distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma in genere i decreti di nomina si riferiscono genericamente a tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Il giudice tutelare, poi, nel medesimo decreto di nomina, può precisare se il beneficiario perda la capacità di compiere l’atto per il quale è stato nominato l’amministratore di sostegno, o se eccezionalmente sia a lui consentito di compierlo ugualmente da solo, nonostante la nomina (c.d. legittimazione concorrente).
In ogni caso, quando per un soggetto viene nominato un amministratore di sostegno, per il compimento degli atti per i quali è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dello stesso, è altresì necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Di conseguenza, il compimento dell’atto deve essere preceduto, ai sensi degli artt. 374 e 375 cod. civ., dall’autorizzazione giudiziale, sia per l’ipotesi dell’amministratore di sostegno rappresentante, sia per il caso di amministratore-assistente.
Da quanto detto, può concludersi affermando che ai fini del compimento di un acquisto immobiliare, sarà innanzitutto necessario accertare se tale atto, in base al decreto di nomina, deve essere compiuto dall’amministratore di sostegno da solo o se, invece, può essere compiuto dal beneficiario autonomamente o con l’assistenza dell’amministratore. Sarà poi indispensabile ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare al compimento dell’atto in quanto, come già evidenziato, la nomina dell’amministratore non lo autorizza direttamente al compimento dell’atto medesimo. Infine, quanto alla competenza del giudice, le autorizzazioni per gli acquisti di beni immobili devono essere emesse dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha il proprio domicilio o la propria residenza; in alternativa, può essere il notaio rogante a rilasciare l’autorizzazione per la stipula dell’atto nel quale intervenga un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno per acquistare un immobile.

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