I diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare: entro quali limiti spettano anche al coniuge separato?


Nel caso di morte di un soggetto che lascia a sé superstite – tra gli altri – il coniuge separato occorre soffermarsi sui diritti successori spettanti a quest’ultimo.

La disciplina dettata dal Codice Civile prevede a favore del coniuge il diritto a una quota di legittima che varia in funzione della presenza o meno di discendenti (e del loro numero) o ascendenti. Inoltre, al coniuge è riconosciuto il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Una precisazione opportuna riguarda l’immobile oggetto di tali diritti in quanto deve trattarsi di una casa di proprietà del defunto o comune fra i coniugi. Nel caso in cui la casa familiare sia in comproprietà con terzi, secondo l’orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, non si verificano i presupposti per la nascita del diritto di abitazione e di uso in quanto non sarebbe realizzabile l’intento del legislatore di assicurare al coniuge superstite il godimento pieno e in concreto dei beni oggetto dei diritti.

È discusso, poi, se i diritti di uso e di abitazione spettino anche nel caso di coniuge separato di fatto o consensualmente o, ancora, separato giudizialmente ma senza addebito. Partendo dalla lettera dell’art. 548, comma 1, del Codice Civile, si può dare riposta affermativa al quesito; la norma, infatti, equipara il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, ai fini dei diritti successori attribuiti dalla legge.

In particolare, per attribuire al coniuge separato i diritti in oggetto occorre verificare la situazione concreta che si è verificata post separazione: se a causa della separazione non vi è più una casa adibita a residenza familiare i diritti di uso e di abitazione non potrebbero essere attribuiti.

In sintesi, il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione: in tal caso ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Tra i diritti spettanti al coniuge separato senza addebito vi sono anche i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano quando la casa è di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi, purché anche dopo la separazione sia individuabile una casa adibita a residenza familiare.

Sul tema si è espressa di recente la Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2023, n. 22566, enunciando il seguente principio di diritto: “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.

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