Nel panorama delle società, da qualche tempo, sono presenti le c.d. start-up innovative la cui disciplina è contenuta nel decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n. 211 del 19 dicembre 2012.
La legge di riferimento indica i requisiti e le regole per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese che analizzeremo qui di seguito.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012, può definirsi start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i requisiti richiesti dalla suddetta legge, ovvero:
- è costituita da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico oppure ha come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Oltre ai suddetti requisiti, che devono essere cumulativamente posseduti, affinché una società possa essere definita start-up innovativa deve altresì possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
– le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
– deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 in possesso di una laurea magistrale);
– deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Le società che hanno tutti i requisiti richiesti per assumere lo status di start-up innovative, per poter beneficiare della disciplina agevolata loro riservata, devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Ai fini dell’iscrizione occorre attestare la sussistenza dei requisiti richiesti mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
I requisiti suddetti devono essere mantenuti affinché la società possa continuare a essere definita start-up innovativa e conseguentemente a essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e a godere delle agevolazioni previste. Una volta l’anno, infatti, è necessario confermare il possesso dei requisiti attraverso la trasmissione di una comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.
Da quanto fin qui detto, è evidente che lo status di start-up innovativa richiede il possesso di numerosi requisiti ma, al contempo, garantisce molteplici agevolazioni, tra queste:
- in sede di iscrizione nel registro delle imprese le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il registro delle imprese e sono altresì esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Detta esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.
Sono esonerati dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria anche tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese;
- è possibile remunerare i collaboratori/dipendenti con strumenti finanziari;
- possono instaurarsi rapporti di lavoro subordinato con previsioni speciali (sono previsti particolari esoneri contributivi per le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e particolari condizioni per i contratti a tempo determinato);
- non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali ma a procedimenti che risultano più rapidi e meno gravosi;
- hanno accesso diretto al Fondo di Garanzia e ciò comporta una maggiore facilità di accesso al credito fornendo una garanzia sui prestiti bancari. La garanzia copre il prestito fino all’80% del prestito erogato dall’istituto di credito alla start-up innovativa;
- è prevista una proroga del termine per la copertura delle perdite, in deroga al Codice Civile;
- sono previsti incentivi per le persone fisiche o giuridiche che investono in start-up innovative.
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