I requisiti delle start-up innovative


Nel panorama delle società, da qualche tempo, sono presenti le c.d. start-up innovative la cui disciplina  è contenuta nel decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n. 211 del 19 dicembre 2012.

La legge di riferimento indica i requisiti e le regole per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese che analizzeremo qui di seguito.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012, può definirsi start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema  multilaterale  di  negoziazione,  che  possiede  i  requisiti richiesti dalla suddetta legge, ovvero:

  • è costituita da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia o in  uno degli  Stati  membri  dell’Unione  europea  o   in   Stati   aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché  abbia  una  sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire  dal  secondo  anno  di  attività  della  start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua,  così  come risultante  dall’ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi innovativi ad alto valore tecnologico oppure ha come oggetto  sociale  la  promozione  dell’offerta  turistica   nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di  software  originali, in particolare,  agendo  attraverso  la  predisposizione  di  servizi rivolti alle imprese turistiche;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Oltre ai suddetti requisiti, che devono essere cumulativamente posseduti, affinché una società possa essere definita start-up innovativa deve altresì possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

–  le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento del  maggiore  valore  fra  costo  e  valore  totale  della produzione della start-up innovativa;

– deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 in possesso di una laurea magistrale);

– deve essere titolare o depositaria o  licenziataria  di  almeno  un brevetto o titolare di un software registrato.

Le società che hanno tutti i requisiti richiesti per assumere lo status di start-up innovative, per poter beneficiare della disciplina agevolata loro riservata, devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese istituita presso le  Camere  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura.

Ai fini dell’iscrizione occorre attestare la sussistenza dei requisiti richiesti mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale rappresentante e  depositata  presso  l’ufficio  del  registro  delle imprese.

I requisiti suddetti devono essere mantenuti affinché la società possa continuare a essere definita start-up innovativa e conseguentemente a essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e a godere delle agevolazioni previste. Una volta l’anno, infatti, è necessario confermare il possesso dei requisiti attraverso la trasmissione di una comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.

Da quanto fin qui detto, è evidente che lo status di start-up innovativa richiede il possesso di numerosi requisiti ma, al contempo, garantisce molteplici agevolazioni, tra queste:

  • in sede di iscrizione nel registro delle imprese le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il registro delle imprese e sono altresì esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Detta esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.

Sono esonerati dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria anche tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese;

  • è possibile remunerare i collaboratori/dipendenti con strumenti finanziari;
  • possono instaurarsi rapporti di lavoro subordinato con previsioni speciali (sono previsti particolari esoneri contributivi per le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e particolari condizioni per i contratti a tempo determinato);
  • non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali ma a procedimenti che risultano più rapidi e meno gravosi;
  • hanno accesso diretto al Fondo di Garanzia e ciò comporta una maggiore facilità di accesso al credito fornendo una garanzia sui prestiti bancari. La garanzia copre il prestito fino all’80% del prestito erogato dall’istituto di credito alla start-up innovativa;
  • è prevista una proroga del termine per la copertura delle perdite, in deroga al Codice Civile;
  • sono previsti incentivi per le persone fisiche o giuridiche che investono in start-up innovative.

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