I vantaggi di una società di capitali rispetto a una società di persone nel regime successorio delle partecipazioni


In tema di società e successione a causa di morte, l’essere socio di una società fa sorgere una domanda: cosa ne sarà della partecipazione sociale dopo la morte del socio?

Per rispondere a questo interrogativo occorre distinguere tra società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) e società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).

Nelle società di persone, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso.

Gli eredi del socio defunto, quindi, acquistano un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro rappresentativa del valore della quota.

Una precisazione deve essere fatta relativamente alla società in accomandita semplice ove si distingue tra due categorie di soci: i soci accomandanti (che rispondono per le obbligazioni sociali  limitatamente alla quota conferita) e i soci accomandatari (che rispondono solidalmente ed illimitatamente).

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte; la quota di partecipazione del socio accomandatario, invece, segue la disciplina suddetta prevista per tutti i soci di società di persone.

Da quanto detto emerge chiaramente che, con l’unica eccezione delle quote dei soci accomandanti, nelle società di persone ha estrema rilevanza l’intuitus personae; tale connotazione personalistica impedisce la libera trasmissibilità mortis causa delle partecipazioni sociali.

Nel caso di società di capitali, invece, vi è l’enorme vantaggio che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili  per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

In altre parole, ai successori del socio defunto di una società di capitali si trasmette la partecipazione sociale, salvo che lo statuto preveda diversamente ed in concreto il trasferimento risulti impedito. In tal caso, oggetto della successione è il diritto alla liquidazione di una somma di denaro equivalente al valore della partecipazione.

Solo per esercitare i diritti amministrativi (es. diritto di intervento nelle assemblee, diritto di voto, diritto di prendere visione del bilancio) e i diritti patrimoniali (es. diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione nel momento in cui la società si scioglie), connessi con la partecipazione sociale, il successore di un socio di società per azioni dovrà compiere gli adempimenti formali previsti dalla legge. Tali adempimenti, dunque, non sono necessari per il perfezionamento dell’acquisto mortis causa ma solo per la legittimazione dei confronti della società. In particolare:

  • in caso di mancata emissione delle azioni, l’erede o il legatario deve richiedere l’annotazione nel libro soci;
  • in caso di azioni al portatore, per la legittimazione dell’erede o del legatario è sufficiente presentare il titolo;
  • in caso di azioni nominative, il trasferimento della partecipazione a causa di morte può avvenire solo mediante transfert e non anche mediante girata;
  • in caso di azioni dematerializzate, occorre scritturare il trasferimento mortis causa sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

Per acquistare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nel caso di trasferimento mortis causa di quota di società a responsabilità limitata, invece, il successore deve depositare – per l’iscrizione nel Registro delle imprese – il certificato di morte del socio in carta libera (o dichiarazione sostitutiva dell’evento) e la copia conforme in bollo del testamento (o della pubblicazione del testamento olografo o segreto) oppure la autocertificazione attestante la qualità di erede o di legatario.

A differenza delle società di persone, dunque, nelle società di capitali vige il principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni sociali ma l’autonomia privata è libera di prevedere, nell’atto costitutivo, un diverso regolamento d’interessi, nei limiti previsti dalla legge.

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