I vantaggi di una società di capitali rispetto a una società di persone nel regime successorio delle partecipazioni


In tema di società e successione a causa di morte, l’essere socio di una società fa sorgere una domanda: cosa ne sarà della partecipazione sociale dopo la morte del socio?

Per rispondere a questo interrogativo occorre distinguere tra società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) e società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).

Nelle società di persone, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso.

Gli eredi del socio defunto, quindi, acquistano un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro rappresentativa del valore della quota.

Una precisazione deve essere fatta relativamente alla società in accomandita semplice ove si distingue tra due categorie di soci: i soci accomandanti (che rispondono per le obbligazioni sociali  limitatamente alla quota conferita) e i soci accomandatari (che rispondono solidalmente ed illimitatamente).

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte; la quota di partecipazione del socio accomandatario, invece, segue la disciplina suddetta prevista per tutti i soci di società di persone.

Da quanto detto emerge chiaramente che, con l’unica eccezione delle quote dei soci accomandanti, nelle società di persone ha estrema rilevanza l’intuitus personae; tale connotazione personalistica impedisce la libera trasmissibilità mortis causa delle partecipazioni sociali.

Nel caso di società di capitali, invece, vi è l’enorme vantaggio che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili  per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

In altre parole, ai successori del socio defunto di una società di capitali si trasmette la partecipazione sociale, salvo che lo statuto preveda diversamente ed in concreto il trasferimento risulti impedito. In tal caso, oggetto della successione è il diritto alla liquidazione di una somma di denaro equivalente al valore della partecipazione.

Solo per esercitare i diritti amministrativi (es. diritto di intervento nelle assemblee, diritto di voto, diritto di prendere visione del bilancio) e i diritti patrimoniali (es. diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione nel momento in cui la società si scioglie), connessi con la partecipazione sociale, il successore di un socio di società per azioni dovrà compiere gli adempimenti formali previsti dalla legge. Tali adempimenti, dunque, non sono necessari per il perfezionamento dell’acquisto mortis causa ma solo per la legittimazione dei confronti della società. In particolare:

  • in caso di mancata emissione delle azioni, l’erede o il legatario deve richiedere l’annotazione nel libro soci;
  • in caso di azioni al portatore, per la legittimazione dell’erede o del legatario è sufficiente presentare il titolo;
  • in caso di azioni nominative, il trasferimento della partecipazione a causa di morte può avvenire solo mediante transfert e non anche mediante girata;
  • in caso di azioni dematerializzate, occorre scritturare il trasferimento mortis causa sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

Per acquistare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nel caso di trasferimento mortis causa di quota di società a responsabilità limitata, invece, il successore deve depositare – per l’iscrizione nel Registro delle imprese – il certificato di morte del socio in carta libera (o dichiarazione sostitutiva dell’evento) e la copia conforme in bollo del testamento (o della pubblicazione del testamento olografo o segreto) oppure la autocertificazione attestante la qualità di erede o di legatario.

A differenza delle società di persone, dunque, nelle società di capitali vige il principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni sociali ma l’autonomia privata è libera di prevedere, nell’atto costitutivo, un diverso regolamento d’interessi, nei limiti previsti dalla legge.

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The advantages of a capital company compared to a partnership in the succession regime of shares

In terms of companies and succession due to death, being a partner in a company raises a question: what will happen to the shareholding after the death of the partner?

To answer this question, it is necessary to distinguish between partnerships (s.s., s.n.c., s.a.s.) and capital companies (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).

In partnerships, unless otherwise provided in the partnership contract, in the event of the death of one of the partners, the others must liquidate the share to the heirs, unless they prefer to dissolve the company or continue it with the heirs themselves, with their consent.

The heirs of the deceased partner, therefore, acquire a right of credit having as its object a sum of money representing the value of the share.

A clarification must be made with regard to the simple limited partnership where a distinction is made between two categories of partners: the limited partners (who are liable for the company’s obligations limited to the share contributed) and the general partners (who are jointly and severally liable and unlimited).

The limited partner’s share of participation is transferable by death; the general partner’s share of participation, however, follows the aforementioned rules provided for all partners in partnerships.

From what has been said, it is clear that, with the sole exception of the shares of the limited partners, in partnerships the intuitus personae is extremely important; this personalistic connotation prevents the free transferability mortis causa of the company’s shares.

In the case of capital companies, however, there is the enormous advantage that the company shares are freely transferable by succession due to death, unless otherwise provided in the articles of association.

In other words, the shareholding is transferred to the successors of the deceased member of a joint-stock company, unless the articles of association provide otherwise and the transfer is actually prevented. In this case, the object of the succession is the right to the liquidation of a sum of money equivalent to the value of the shareholding.

Only to exercise the administrative rights (e.g. right to participate in meetings, right to vote, right to view the balance sheet) and the patrimonial rights (e.g. right to profits, right to the liquidation share when the company is dissolved), connected with the shareholding, the successor of a member of a joint-stock company must complete the formal procedures required by law. These procedures, therefore, are not necessary for the completion of the acquisition mortis causa but only for the legitimation of the company. In particular:

  • in the event of failure to issue the shares, the heir or legatee must request the annotation in the shareholders’ register;
  • in the case of bearer shares, for the legitimation of the heir or legatee it is sufficient to present the title;
  • in the case of registered shares, the transfer of the share due to death can only occur by transfer and not also by endorsement;
  • in the case of dematerialized shares, the mortis causa transfer must be written on the accounts intended to record the movements of the financial instruments.

To acquire the legitimacy to exercise the social rights in the case of mortis causa transfer of a share of a limited liability company, however, the successor must deposit – for registration in the Company Register – the death certificate of the partner on plain paper (or a declaration in lieu of the event) and the stamped certified copy of the will (or of the publication of the holographic or secret will) or the self-certification attesting the status of heir or legatee.

Unlike partnerships, therefore, in capital companies the general principle of free transferability of social shares applies, but private autonomy is free to provide, in the articles of association, a different regulation of interests, within the limits established by law.

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