Nel Codice civile all’art. 696, comma primo, il legislatore ha previsto che “è illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori”. Tale norma è stata oggetto di studio e si sono create due diverse interpretazioni qui di seguito analizzate.
Per parte della dottrina e della giurisprudenza di Cassazione la condizione impeditiva delle nozze sarebbe illecita solo quando prevede un divieto “assoluto” e, al contrario, sarebbe valida nel caso di divieto “relativo”. Secondo questa tesi, ad esempio, dovrebbe considerarsi legittima la condizione di non contrarre matrimonio con una persona determinata ovvero di contrarlo con una persona appartenente alla stessa classe sociale dell’istituito.
Secondo la dottrina prevalente, invece, deve essere ritenuta illecita ogni forma di condizionamento, sia in senso assoluto che in senso relativo. Tale tesi è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione che in diverse pronunce (ex multis, Cass. Civ. 8941/2009) ha affermato che la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l’unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria. Infatti la norma ha lo scopo di tutelare un diritto fondamentale di libertà, per cui, incidendo su valutazioni di carattere personalissimo, qualsiasi forma di condizionamento sarebbe illecita.
Il comma secondo dello stesso articolo aggiunge che quando sia stato disposto di un legato (di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica) per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, il beneficiario non ne possa godere se non limitatamente al periodo del celibato o della vedovanza stessa. Tale previsione non rappresenta una vera e propria eccezione al primo comma, in quanto qui la volontà del testatore non è quella di impedire le nozze e di indurre il legatario a rimanere di stato civile libero, quanto piuttosto quello di provvedere ai suoi bisogni per il caso ed il tempo in cui rimanga in tale stato.
Quanto alla natura giuridica, si tratta di un legato sottoposto alla condizione che potrà essere:
– condizione sospensiva: ad esempio se il beneficiario è già sposato alla data della testamenti factio e gli si lascia l’usufrutto per il caso in cui resterà vedovo; si tratta di una condizione sospensiva costituita dall’evento che il beneficiario divenga vedovo;
– condizione risolutiva: ad esempio se il beneficiario non è ancora sposato e gli si lascia un diritto di usufrutto per tutto il tempo in cui resterà celibe; si tratta di una condizione risolutiva costituita dall’evento che il beneficiario un domani si sposi. In quest’ultimo esempio, la volontà del testatore non è quella di impedire le nozze ma quella di provvedere ai bisogni del beneficiario finché resterà celibe.
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