Il ruolo del notaio nella volontaria giurisdizione a seguito della “riforma Cartabia”


Il 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) che all’art. 21 stabilisce nuove competenze per i notai in materia di volontaria giurisdizione.

La riforma persegue l’obiettivo di snellire il carico giudiziario e per farlo consente alle parti di scegliere se rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al notaio incaricato della stipula dell’atto per ottenere il rilascio delle autorizzazioni richieste per la stipula delle scritture private autenticate e degli atti pubblici nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero che hanno ad oggetto beni ereditari.

La nuova normativa, quindi, ha creato un “doppio binario” in quanto le autorizzazioni suddette che prima potevano essere richieste solo all’Autorità giudiziaria ora, a scelta delle parti, possono essere richieste all’Autorità giudiziaria competente oppure al notaio incaricato di ricevere l’atto.

È opportuno evidenziare che il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere richiesto solo al notaio incaricato di ricevere l’atto. In altre parole, un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio.

I casi in cui tali autorizzazioni sono richieste sono numerosi. In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno, ad esempio, l’autorizzazione è richiesta per: accettare in donazione un immobile; vendere/acquistare o permutare un immobile; procedere alla divisione di un immobile con gli altri condividenti; accettare eredità; cancellare ipoteche; intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca. In caso di beni ereditari l’autorizzazione serve per i chiamati all’eredità o gli eredi; per il curatore dell’eredità giacente o, ancora, per l’esecutore testamentario.

Il procedimento da seguire nel caso in cui si scelga di chiedere l’autorizzazione al notaio rogante è il seguente:

  • le parti, personalmente o per il tramite  di  procuratore  legale, presentano al notaio una richiesta scritta;
  • il notaio, fatte le valutazioni richieste dal caso concreto, rilascia l’autorizzazione;
  • l’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, alla cancelleria del  tribunale  che  sarebbe  stato  competente  al  rilascio   della corrispondente autorizzazione  giudiziale  e  al  pubblico  ministero presso il medesimo tribunale;
  • le autorizzazioni acquistano  efficacia  decorsi  venti  giorni dalle notificazioni e comunicazioni  suddette senza che sia stato proposto reclamo;
  • quando le autorizzazioni hanno acquisito efficacia il notaio può procedere alla stipula dell’atto richiesto dalle parti.

Da quanto detto emerge chiaramente l’intento perseguito e raggiunto dal legislatore della riforma: facilitare la stipula degli atti per i quali è richiesta una delle suddette autorizzazioni ampliando le competenze dei notai in materia di volontaria giurisdizione, in ragione delle garanzie che detta figura professionale offre sia sotto il profilo della terzietà che delle competenze.

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