Volendo evidenziare le differenze e le analogie tra impresa sociale e Onlus è opportuno dalle definizioni.
La normativa di riferimento in tema di impresa sociale è il Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che, in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, ove il legislatore ha previsto che:
- possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
- non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
Non tutti gli enti sopra indicati, invece, possono essere ONLUS.
Il D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le ONLUS, acronimo che indica le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato.
La suddetta normativa ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono ONLUS di diritto (art. 10, comma 8), differenziandoli da quelli che possono essere ONLUS (art. 10, comma 1) e da quelli che non possono essere assolutamente ONLUS (art. 10, comma 10).
In particolare: sono ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni non governative; possono essere ONLUS le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato; non possono essere ONLUS, differentemente da quanto previsto in materia di imprese sociali, gli enti pubblici, le società diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria.
I soggetti che non accedono automaticamente al regime delle ONLUS, per ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, gli obblighi e le prescrizioni, analogamente a quanto previsto per l’impresa sociale.
Altro aspetto rilevante è quello relativo alla forma: l’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico mentre la ONLUS può essere costituita anche per scrittura privata autenticata o registrata.
In entrambi i casi, nella denominazione dell’ente è obbligatorio l’uso della locuzione “impresa sociale” ovvero “ONLUS”. Tale locuzione dovrà pertanto coesistere nella denominazione con tutte le altre locuzioni previste come obbligatorie dalla legge quale, ad esempio, quella avente ad oggetto l’indicazione del tipo sociale.
Analogamente alla disciplina sulle ONLUS, per quanto riguarda i requisiti che caratterizzano le imprese sociali e che devono risultare dai loro statuti o atti costitutivi, l’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 richiede l’esercizio in via stabile e principale di una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:
– assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria;
– educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (escluse le attività di raccolta e gestione dei rifiuti);
– valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali, turismo sociale.
Differentemente dalle ONLUS, la disciplina delle imprese sociali prevede che le suddette attività – per intendersi quali “principali” ai fini della qualifica di impresa sociale – debbano determinare ricavi in misura superiore al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione.
Sia l’impresa sociale che la ONLUS sono poi caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro. In particolare, per le imprese sociali l’art. 12 del D.Lgs. 112/2007 precisa che le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l’assenza di scopo di lucro per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere e l’eventuale la cessione d’azienda o di ramo d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.
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