L’art. 5, L. 11/01/2018, n. 4, in vigore dal 16/02/2018 ha introdotto nel Codice civile l’art. 463-bis rubricato “sospensione dalla successione”. La norma dispone la sospensione dalla successione nei confronti di alcuni soggetti indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tale ipotesi si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 del Codice civile; quest’ultimo provvederà ad amministrare l’eredità durante il periodo in cui l’indagato sia “sospeso” dalla successione.
Si tratta di una sospensione dalla successione che dura per tutta la durata del processo penale, e cioè, a partire dal momento della iscrizione nel registro degli indagati fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di proscioglimento.
La sospensione dalla successione che si verifica nei suddetti casi cessa, dunque, per proscioglimento o archiviazione o si evolve in esclusione dalla successione ai sensi dell’art. 463 del Codice civile. Tale richiamo testuale all’art. 463 secondo l’opinione prevalente è causa di esclusione ex lege del condannato in via definitiva per i crimini indicati.
Relativamente all’ipotesi di tentato omicidio, costituendo presupposto indefettibile del nuovo istituto l’apertura della successione e dunque la morte del de cuius, la sospensione ricorrerebbe qualora nel corso delle indagini il soggetto passivo fosse deceduto per altre cause.
Sempre l’art. 463-bis prevede, poi, che la sospensione dalla successione si estenda anche ai casi di persona indagata per omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Da quanto detto emerge come la ratio della norma sia quella di escludere dalla successione il soggetto indagato per l’omicidio volontario o tentato del proprio coniuge o della persona cui è unito civilmente, o ancora del genitore, del fratello o della sorella, per impedire a tali soggetti di compiere atti di gestione relativi al patrimonio ereditario fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento con ciò anticipando, nei loro confronti, gli effetti dell’indegnità che deriverebbero dalla loro eventuale condanna.
La norma in esame, dunque, introduce una speciale tutela, di carattere preventivo applicabile ipso iure a partire dal momento in cui una persona sia indagata per i reati di omicidio, volontario o tentato, commesso nei confronti di uno dei soggetti previsti dalla norma e, dunque, di un soggetto legato da uno stretto vincolo affettivo all’indagato.
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