Intestazione fiduciaria di quote societarie


Le società fiduciarie, istituite dalla Legge 1966/1939, sono imprese che amministrano e gestiscono dei beni per conto di terzi, secondo le indicazioni date dal soggetto fiduciante. Tali società possono, altresì, organizzare aziende e rappresentare i portatori di azioni.

La legge prevede dei limiti all’attività delle società fiduciarie alle quali, ad esempio, non è permesso di raccogliere risparmio fra il pubblico, né di svolgere attività di consulenza finanziaria o attività di revisione legale dei conti poiché dette attività sono riservate ad altri operatori qualificati.

Le società fiduciarie possono essere costituite sia in forma di società per azioni che in forma di società a responsabilità limitata rispettando il minimo del capitale previsto per tali forme sociali.

Con il negozio fiduciario un soggetto (c.d. fiduciante) traferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto (c.d. fiduciario) il quale ha l’incarico di amministrarlo con riservatezza.

Tra le situazioni che possono verificarsi più comunemente vi è l’intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie che genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di “proprietà sostanziale” (che resta in capo al fiduciante) e “l’intestazione” o “proprietà formale” (che ricade in capo al fiduciario). In altre parole, nella società fiduciaria il bene viene gestito dalla società ma rimane di proprietà del fiduciante.

In particolare, l’articolo 1 del Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239, dispone che le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi. Da tale norma emerge chiaramente che, nel caso di intestazione fiduciaria di titoli azionari, la società fiduciaria non possa mai essere considerata proprietaria dei titoli stessi.

Relativamente agli effetti, il pactum fiduciae ha efficacia solo nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario, mentre nei rapporti esterni e rispetto alla società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario; quest’ultimo infatti risulterà l’intestatario effettivo della quota.

Il grande vantaggio di avvalersi di una società fiduciaria sta nella riservatezza che si garantisce al fiduciante; l’effettivo titolare della quota di partecipazione sociale, infatti, non compare nella visura camerale della società e può dunque mantenere il massimo riserbo sulla sua attività imprenditoriale. Quanto detto incontra un unico limite in caso di accertamento fiscale perché l’Amministrazione Finanziaria può sempre ottenere le informazioni necessarie nei confronti di un contribuente sottoposto a una procedura di accertamento.

Altro vantaggio è sicuramente la separazione dei patrimoni: i beni gestiti da una società fiduciaria per conto del fiduciante costituiscono un c.d. patrimonio separato che non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa ma rimane soggetto solo alle azioni dei creditori del fiduciante. Ciò detto, occorre evidenziare altresì che per i creditori del fiduciante non è per nulla agevole individuare i beni che egli detiene per il tramite di società fiduciaria, proprio in virtù della riservatezza e del segreto fiduciario che caratterizza l’istituto.

Per quanto attiene ai profili fiscali, non sono previste agevolazioni in caso d’intestazione di beni a una società fiduciaria. Di conseguenza, i trasferimenti fiduciari scontano le imposte ordinarie. Il fatto che i beni gestiti da una società fiduciaria restino di proprietà del fiduciante comporta che i rapporti tributari devono essere regolati sulla proprietà effettiva e non su quella apparente, determinando, da un punto di vista fiscale, l’applicazione diretta del regime dell’effettivo proprietario.

 

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