Quando si parla di istituzione implicita di erede si fa riferimento a una determinata situazione che si verifica nel caso in cui un soggetto non viene designato esplicitamente come erede nel testamento ma può dedursi che deve essere qualificato come tale.
Il tema dell’istituzione implicita di erede ha assunto rilievo nell’ambito della diseredazione, tema controverso e dibattuto sul quale qui di seguito faremo chiarezza.
La diseredazione consiste in una disposizione testamentaria atipica di carattere patrimoniale, a contenuto negativo, volta ad escludere dalla successione un successibile ex lege.
In dottrina e in giurisprudenza ci si è chiesti se sia consentito all’autonomia privata di manifestarsi non solo con disposizioni testamentarie positive ma anche con disposizioni negative e quindi se sia ammissibile o meno la c.d. diseredazione pura.
Un prima tesi nega tale possibilità basandosi sul dato testuale dell’art. 587 del Codice Civile per cui il testamento avrebbe natura necessariamente attributiva in quanto la norma lo definisce come l’atto con cui taluno “dispone” delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Dunque, il testatore per escludere validamente un erede legittimo deve devolvere la sua eredità ad altri soggetti, attraverso una disposizione positiva di contenuto attributivo, che abbia la struttura dell’istituzione di erede o del legato.
Altra tesi riconosce la validità di un testamento dal contenuto meramente diseredativo per varie ragioni: anzitutto in virtù del principio di libertà e sovranità del testatore che se può escludere un successore pretermettendolo e disponendo di tutti i suoi beni in favore di altri soggetti, deve poter legittimamente raggiungere lo stesso risultato mediante un’espressa disposizione negativa; si evidenzia, poi, che non vi è alcuna norma che vieti espressamente la diseredazione; il fatto che l’art. 587 del Codice Civile usi il verbo “dispone” è da intendersi non quale sinonimo di attribuire, bensì di regolare, cioè dare un assetto al proprio patrimonio; infine, nel nostro Codice Civile vi sono numerose norme che contemplano disposizioni tipiche patrimoniali meramente regolamentative e non attributive (ad esempio: art. 733 “norme date dal testatore per la divisione”, art. 737 “soggetti tenuti alla collazione”, art. 713 commi 2 e 3 in tema di divieti testamentari della divisione, art. 629 “disposizioni a favore dell’anima”, art. 647 “onere”, 752 “ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi”).
Vi è poi la tesi intermedia dell’istituzione implicita che è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di attenuare il rigore della teoria negativa, in ossequio del principio del favor testamenti. Tale tesi si fonda sulle seguenti considerazioni:
- anzitutto si evidenzia come nella disposizione negativa di diseredazione può individuarsi una contestuale volontà implicita di istituire tutti gli altri successibili non diseredati quando, dalla stessa manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della autonoma positiva volontà del dichiarante;
in secondo luogo, l’esclusione testamentaria assumerebbe la duplice valenza di dichiarazione tacita, per il suo contenuto implicito positivo, e di dichiarazione per relationem, individuandosi gli istituiti attraverso il rinvio al regolamento legale della successione, escluso il diseredato.
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