L’obiettivo di evitare situazioni paralizzanti nella gestione delle società di capitali ha portato all’affermazione della legittimità dell’inserimento negli statuti societari o nei patti parasociali di una clausola c.d. antistallo che attribuisce ai soci – al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell’organo amministrativo e/o in assemblea – la facoltà di attivare una procedura in virtù della quale ciascun socio ha diritto di determinare il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all’altro socio la scelta tra vendere la partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure acquistare la partecipazione di quest’ultimo al medesimo prezzo.
Detta clausola può essere inserita nello statuto di una società di capitali o nei patti parasociali; nel primo caso vincola tutti i soci presenti e futuri, nel secondo caso vincola solo i soci che hanno aderito al patto.
È di solare evidenza l’utilità che una simile clausola può assumere ovvero permettere di superare eventuali e prestabilite situazioni di stallo decisionale nel caso in cui il capitale sociale sia suddiviso tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo congiunto e paritetico.
L’impasse nelle decisioni aziendali (c.d. deadlock) si verifica per l’impossibilità di formare una maggioranza all’interno dell’Assemblea e/o dell’organo amministrativo e può comportare lo scioglimento della società.
Il legislatore, infatti, nel Codice Civile, prevede tra le cause di scioglimento delle società di capitali la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, a meno che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie, o l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, o ancora la continuata inattività della stessa.
Così, ad esempio, si incorre in situazioni di stallo decisionale in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all’assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.
Altro esempio può farsi relativamente a quelle società il cui atto costitutivo preveda la nomina di più amministratori che devono agire congiuntamente. Nel caso di amministrazione congiunta le decisioni possono essere prese solo se si ottiene il consenso di tutti o della maggioranza degli amministratori; in assenza di tale consenso, e al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui il singolo amministratore può compiere da solo un atto amministrativo, è evidente la possibilità che la società si ritrovi in una situazione di impasse.
Sulla legittimità della clausola della roulette russa si è pronunciato il Tribunale di Roma (con sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017), secondo il quale essa è valida perché diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In senso conforme si è altresì espressa la Corte d’Appello di Roma nell’ambito della stessa vicenda.
Successivamente, anche la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima numero 181 del 9 luglio 2019, ne ha decretata la legittimità.
Alla luce di quanto detto può concludersi affermando che la clausola antistallo risulta un valido ed efficace strumento volto ad ovviare eventuali situazioni di impasse nelle decisioni aziendali a tutela del dinamismo tipico dell’attività d’impresa.
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The “anti-deadlock” clause (so-called Russian roulette clause)
The aim of avoiding paralyzing situations in the management of joint-stock companies has led to the affirmation of the legitimacy of inserting into the company statutes or into the parasocial agreements a so-called anti-deadlock clause that grants the partners – in the event of certain situations of decisional deadlock in the administrative body and/or in the assembly – the power to activate a procedure by virtue of which each partner has the right to determine the transfer of the reciprocal equal shareholdings, thus granting the other partner the choice between selling the shareholding to the partner who determined the price, or purchasing the latter’s shareholding at the same price.
This clause can be inserted into the statute of a joint-stock company or into the parasocial agreements; in the first case it binds all present and future partners, in the second case it binds only the partners who have joined the agreement.
It is clear how useful such a clause can be, or how it can overcome any pre-established situations of decisional deadlock in the event that the share capital is divided equally between only two shareholders or in the presence of two shareholders with joint and equal control.
The impasse in corporate decisions (so-called deadlock) occurs due to the impossibility of forming a majority within the Assembly and/or the administrative body and may lead to the dissolution of the company.
In fact, the legislator, in the Civil Code, provides among the causes of dissolution of joint-stock companies the supervening impossibility of achieving the corporate purpose, unless the assembly, convened for this purpose without delay, does not resolve on the appropriate statutory amendments, or the impossibility of functioning of the assembly, or even the continued inactivity of the same.
Thus, for example, situations of decisional deadlock arise in all cases in which irreconcilable conflicts between members prevent the assembly from adopting the measures necessary for the life of the company, such as the appointment of directors or the approval of the budget.
Another example can be made in relation to those companies whose articles of association provide for the appointment of multiple directors who must act jointly. In the case of joint administration, decisions can only be taken if the consent of all or the majority of the directors is obtained; in the absence of such consent, and outside of the exceptional cases in which the single director can carry out an administrative act alone, it is clear that the company may find itself in a deadlock.
The Court of Rome has ruled on the legitimacy of the Russian roulette clause (ruling no. 19708 of 19 October 2017), according to which it is valid because it is aimed at achieving interests worthy of protection according to the legal system. The Court of Appeal of Rome has also expressed itself in a similar sense in the context of the same case.
Subsequently, the Company Commission of the Notarial Council of Milan, with the maximum number 181 of 9 July 2019, also decreed its legitimacy.
In light of what has been said, it can be concluded by stating that the anti-deadlock clause is a valid and effective tool aimed at overcoming any situations of impasse in corporate decisions to protect the typical dynamism of business activity.
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