La doppia agevolazione “prima casa”


Acquistare una casa è un sogno che spesso nasconde notevoli sfide, soprattutto dal punto di vista economico.

Vediamo insieme la possibilità di usufruire di una doppia agevolazione fiscale per la prima abitazione e  nello specifico quando è possibile.

I casi che possono presentarsi sono due:

  • l’ipotesi di acquisto di un immobile a titolo oneroso per il quale si vogliano richiedere le agevolazioni “prima casa” dopo aver già beneficiato delle stesse per un acquisto a titolo gratuito o per successione;
  • il caso in cui si è già acquistato un immobile a titolo oneroso con le agevolazioni “prima casa” e ci si chiede se tali agevolazioni si possano ottenere nuovamente per un acquisto a titolo gratuito o per successione.

Iniziamo con l’analisi della prima ipotesi suddetta. Com’è noto, oggi, anche per gli immobili ricevuti per successione o donazione si può usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando sussistono i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione e purché le parti rilascino le dichiarazioni richieste dalla legge nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione.

La domanda che spesso i contribuenti si pongono riguarda la possibilità di acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” se,  precedentemente, si è ricevuto un immobile per successione o donazione godendo di tali agevolazioni fiscali.

Oggi si può dare risposta affermativa a tale quesito: in altre parole, è permesso a chi aveva precedentemente ricevuto un immobile per successione o per donazione e su cui aveva richiesto le agevolazioni “prima casa”, di poter acquistare a titolo oneroso un nuovo immobile usufruendo nuovamente delle agevolazioni previste, sempre in presenza dei presupposti richiesti dalla legge in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto detto con la Circolare n. 44/E del 2001, specificando che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.

Anche il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 30-2005/T, condivide la conclusione cui è giunta l’Amministrazione finanziaria.

Quindi è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” su un immobile acquistato a titolo oneroso successivamente al primo acquisto di un immobile a titolo gratuito o per successione sul quale sono già state godute le agevolazioni “prima casa”.

Soffermiamoci ora sull’ipotesi contraria: se si è già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, è poi possibile richiedere nuovamente tali agevolazioni per un immobile che sarà acquistato a titolo gratuito o per successione?

In questo caso rileva l’intenzione di rivendere l’immobile precedentemente acquistato a titolo oneroso.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su tale questione con la Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 e, altresì, nella Risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017, affermando che il soggetto che abbia già usufruito delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso potrà nuovamente avvalersene purché rivenda l’immobile divenuto di sua proprietà in forza del primo acquisto entro un anno dall’ultimo, che sia per donazione o per successione.

È rilevante evidenziare, dunque, che nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno del contribuente a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.

In virtù di quanto detto, il contribuente che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso e per il quale ha fruito delle agevolazioni “prima casa”, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione ricevuta per donazione o successione, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l’anno dal nuovo acquisto l’immobile preposseduto.

Tale possibilità non si limita all’acquisto che determina l’ingresso nel proprio patrimonio di un nuovo immobile in forza di donazione o successione, ma ha questa facoltà anche il soggetto che si appresta ad effettuare un ulteriore acquisto a titolo oneroso di un immobile, pur possedendo già un immobile per cui ha usufruito delle agevolazioni “prima casa” (in un Comune diverso) come esplicitato dall’art. 1 comma 55 della legge di Stabilità del 2016; in tal caso, nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.

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