La natura giuridica della delibera di mutuo


Com’è noto, il mutuo è il contratto con il quale una parte (c.d. mutuante) consegna ad un’altra (c.d. mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Nella maggior parte dei casi il mutuo ha ad oggetto una somma di denaro e lo scopo del contratto è consentire la piena disponibilità del denaro consegnato; per questa ragione, il legislatore stabilisce che le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.

Il mutuo è annoverato tra i contratti reali, di conseguenza per il perfezionamento del contratto oltre al consenso è necessaria la consegna del bene.

Secondo la giurisprudenza, affinché sia integrata la consegna – e quindi il perfezionamento del contratto – è sufficiente il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità del denaro (ciò si verifica, ad esempio, con l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario).

Quando si richiede un mutuo a un istituto bancario si dà avvio a un procedimento che inizia con una fase di istruttoria nella quale la banca valuta la fattibilità dell’operazione. Se l’istruttoria giunge a un risultato positivo si arriva alla delibera del mutuo.

La delibera è la decisione conclusiva da parte della banca attraverso la quale essa si impegna formalmente ad erogare la somma richiesta a titolo di mutuo. Nella normalità dei casi, alla delibera positiva fa seguito l’erogazione della somma nei tempi e  nei modi concordati.

Vi sono casi nei quali, a seguito di una delibera positiva di mutuo non si arriva all’erogazione della somma e ciò ha portato a interrogarsi sulla natura giuridica della delibera stessa.

È possibile, infatti, che dopo la delibera positiva la banca decida di non erogare la somma richiesta a causa di nuove informazioni acquisite.

Aderendo alla tesi prevalente per la quale, come sopra detto, il mutuo è un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna delle cose al mutuatario e non con la sola manifestazione del consenso delle parti, la norma da richiamare è l’articolo 1822 del Codice Civile che disciplina la promessa di mutuo.

Nel dettaglio, l’articolo 1822 prevede che in caso di promessa di mutuo, il promittente può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non gli sono offerte idonee garanzie.

Secondo l’opinione prevalente la suddetta norma disciplina un contratto preliminare di mutuo in forza del quale una parte di obbliga a prestare un futuro consenso ed a consegnare le cose oggetto della promessa. Tale obbligazione, però non è coercibile attraverso l’azione prevista dall’articolo 2932 del Codice Civile, in quanto la pronuncia del giudice non potrebbe efficacemente sostituire la mancata consegna.

Da quanto detto consegue che, in caso di mancata erogazione del mutuo a seguito di delibera positiva, il promissario può agire unicamente per chiedere il risarcimento del danno. Secondo la dottrina prevalente, il danno risarcibile consiste unicamente nel maggior tasso di interesse eventualmente corrisposto al fine di ottenere il mutuo da un altro soggetto.

Gentile utente,

gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.