In caso di trasferimento di azienda si pone il problema della sorte dei debiti aziendali e, in particolare, dei debiti fiscali.
La disciplina generale in tema di debiti relativi all’azienda ceduta è dettata dall’articolo 2560 del Codice Civile. La norma citata dispone che l’alienante rimane obbligato all’adempimento dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo che il creditore manifesti il suo consenso alla cessione del debito.
Se si tratta di trasferimento di un’azienda commerciale è obbligato all’adempimento anche l’acquirente, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori. In altre parole, i creditori possono rivolgersi solo all’alienante nel caso di trasferimento di azienda non commerciale mentre nell’ipotesi di azienda commerciale potranno rivalersi sia sull’alienante che sull’acquirente.
Ma indipendentemente da chi paga il debito al creditore (l’alienante o l’acquirente), si ritiene che nei rapporti interni tra alienante e acquirente vige il principio per cui ognuno è responsabile dei debiti afferenti alla propria gestione. Di conseguenza, la responsabilità dell’acquirente dell’azienda commerciale per i debiti sorti anteriormente al trasferimento vale solo nei confronti dei terzi; per cui, se di fatto l’acquirente paga i debiti dell’azienda contratti dall’alienante, potrà poi richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato.
Quid iuris per i debiti fiscali dell’azienda ceduta?
La norma di riferimento è l’articolo 14 del D.Lgs. n. 472/1997 secondo cui il cessionario è responsabile solidalmente con il cedente, salvo il beneficio di escussione, entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo di azienda ceduto, per il pagamento di imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
Per proteggere il cessionario dell’azienda dalla responsabilità per i suddetti debiti tributari, il legislatore ha previsto un particolare strumento di tutela.
Il contribuente può, infatti, chiedere e ottenere dall’Amministrazione finanziaria un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario; effetto liberatorio che si verifica anche nel caso in cui il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
Anche la Corte di Cassazione, in più pronunce, ha affermato che l’unico modo per evitare di incorrere in responsabilità per debiti di imposta relativi al triennio anteriore alla data di stipula della cessione di azienda è che il contribuente chieda agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e agli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza un certificato sull’esistenza di eventuali contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il rilascio di tale certificato di assenza di contestazioni in corso o di contestazioni già definite comporta un pieno effetto liberatorio del cessionario.
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