L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico previsto dalla legge n. 6/2004, introdotto con l’obiettivo di tutelare le persone che, per una particolare condizione di infermità o fragilità, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Tale strumento mira a garantire il massimo rispetto della capacità di autodeterminazione del beneficiario, contemperando la sua autonomia con l’assistenza necessaria per la gestione di atti complessi.
Un caso particolare che richiede una valutazione attenta è quello dell’accettazione di un’eredità da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Nel caso di un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno vale la regola generale prevista dal nostro ordinamento, dunque tale soggetto può accettare l’eredità senza bisogno di autorizzazione e puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario.
Ma, in taluni casi, il giudice tutelare nel medesimo decreto con cui prevede l’amministrazione di sostegno o con un provvedimento successivo può escludere l’accettazione dell’eredità dagli atti per i quali il beneficiario conserva la piena capacità di agire; in tal caso, per procedere con l’accettazione sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se in generale è previsto che il beneficiario di amministrazione di sostegno possa accettare l’eredita sia puramente e semplicemente, sia con beneficio d’inventario, occorre precisare che in determinati casi il giudice può prevedere per tale soggetto l’obbligo di accettare l’eredità con beneficio d’inventario se crede che con tale misura si tuteli meglio il beneficiario. L’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, rappresenta una forma di tutela fondamentale; essa consente di separare il patrimonio del defunto da quello del beneficiario, garantendo che i creditori del de cuius possano soddisfare i propri crediti solo sui beni ereditati.
In ogni caso, l’amministratore deve agire con diligenza, valutando attentamente i documenti relativi all’eredità (come il testamento, lo stato patrimoniale del de cuius e l’eventuale presenza di debiti), tenendo presente che l’interesse del beneficiario deve rimanere la priorità assoluta.
Una questione di estrema rilevanza pratica attiene, poi, al caso in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno che abbia accettato un’eredità voglia alienare un bene ereditario. Le ipotesi sono due:
– se il beneficiario di amministrazione di sostegno ha accettato l’eredità puramente e semplicemente con l’autorizzazione del giudice tutelare, l’alienazione da parte sua del bene ereditario dovrà sempre essere autorizzata dal giudice tutelare;
– se il beneficiario di amministrazione di sostegno ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, l’alienazione necessiterà dell’autorizzazione del tribunale ex art. 747 c.p.c. Si discute se, in tal caso, sia necessario chiedere anche l’autorizzazione del giudice tutelare ma sembra preferibile sostenere che l’autorizzazione del giudice delle successioni ex art. 747 c.p.c. assorba e renda inutile l’autorizzazione del giudice degli incapaci.
DISCLAIMER
Gentile utente,
gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.