La Legge di Bilancio 2025, già in vigore dal 1° gennaio, prevede un regime fiscale agevolato per l’assegnazione di beni ai soci.
In particolare, all’art. 1, commi 31-36, il legislatore disciplina presupposti, condizioni e vantaggi fiscali di una tale operazione, se effettuata entro il 30 settembre 2025. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la normativa si applica alle società costituite in una delle seguenti forme giuridiche:
– società in nome collettivo;
– società in accomandita semplice;
– società a responsabilità limitata;
– società per azioni;
– società in accomandita per azioni;
– società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformino in società semplici entro il 30 settembre 2025.
Per l’applicazione della normativa, inoltre, è necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
La Legge si sofferma, poi, sull’oggetto dell’assegnazione o cessione ai soci. Deve trattarsi:
- di beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR (ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore) o
- di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali occorre evidenziare che l’imposta sostitutiva da versare per l’assegnazione di beni ai soci è pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, l’imposta sostitutiva è pari al 10,5%. Per le riserve in sospensione d’imposta annullate durante l’assegnazione, si applica un’imposta sostitutiva del 13%.
Una particolare attenzione deve essere riservata alla determinazione del valore dei beni: per i beni immobili, la società può richiedere che il valore normale venga determinato «in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» (art. 1, comma 33).
In caso di cessione, se il corrispettivo di vendita è inferiore al valore normale (determinato come valore di mercato o catastale), il valore utilizzato per il calcolo fiscale non potrà essere inferiore a uno dei due valori suddetti. Inoltre, nel caso in cui una società decida di procedere all’assegnazione o cessione di beni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali saranno pari a 200 euro, in misura fissa.
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, essa dovrà essere versata in due rate: 60% dell’imposta dovuta entro il 30 settembre 2025 e il restante 40% entro il 30 novembre 2025. Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24.
In caso di contenzioso o rimborsi, devono applicarsi le disposizioni dettate per le imposte sui redditi.
Le agevolazioni previste dalla normativa in esame permettono, dunque, tramite l’assegnazione ai soci, di estromettere dal regime d’impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quei beni per i quali non si presentano condizioni d’impiego mediamente profittevoli, per i quali potrebbe essere vantaggiosa la fuoriuscita dalla società e l’immissione nel mercato.
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