L’aumento gratuito del capitale sociale: utilizzabilità delle riserve sopravvenute rispetto alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato


Il passaggio di riserve a capitale, ovvero l’aumento gratuito del capitale sociale, è disciplinato dall’articolo 2442 del Codice Civile per le società per azioni (S.p.A.) e dall’articolo 2481-ter del Codice Civile per le società a responsabilità limitata (S.r.l.), in maniera pressoché analoga per le due società; tale aumento è caratterizzato dal fatto che ad esso non corrispondono nuovi conferimenti effettuati dai soci o da terzi.

L’aumento gratuito del capitale, infatti, viene realizzato modificando il vincolo di destinazione relativo ad una parte del patrimonio netto della società, cioè imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.

Con il passaggio di riserve a capitale cambia il vincolo di destinazione delle somme utilizzate che, una volta imputate a capitale, diventano indisponibili e non possono più essere ripartite tra i soci prima della liquidazione della società.

Le suddette norme prevedono che l’aumento gratuito possa farsi usando riserve o fondi “iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

Nella prassi può sorgere la necessità di utilizzare riserve sopravvenute rispetto alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e in tal caso sorge la questione se tali riserve siano o meno utilizzabili ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale.

Il problema si pone, principalmente, per gli utili di esercizio e per gli utili di periodo.

Quanto agli utili di esercizio se ne afferma l’utilizzabilità ma, prima, è necessario che l’assemblea ordinaria costituisca con gli utili da imputare a capitale una riserva e solo successivamente l’assemblea straordinaria può usare tale riserva imputandola a capitale a titolo di aumento gratuito.

Più discussa è l’utilizzabilità degli utili di periodo. Alcuni autori rispondono positivamente all’interrogativo e motivano quanto affermato considerando che l’imputazione a capitale non impoverisce la società ma, al contrario, assoggetta tali fondi al più rigido regime del capitale sociale; altri autori, invece, ne negano l’utilizzabilità in quanto non si tratta di poste patrimoniali durevoli e utilizzarle significherebbe andare in contrasto con i principi posti a tutela dell’integrità e dell’effettività del patrimonio.

Sull’utilizzabilità di riserve sopravvenute rispetto alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, ai fini dell’aumento gratuito del capitale, è opportuno evidenziare che il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 102, dettata in tema di S.p.A., ha ritenuto utilizzabili anche poste generate contestualmente alla delibera di aumento e, dunque, non riportate nel documento contabile come invece è richiesto dall’art. 2442 del Codice Civile. Dalla motivazione della massima emerge che l’iscrizione in bilancio delle riserve e degli altri fondi utilizzabili per l’imputazione al capitale – richiesto dal Codice Civile –  va inteso, in caso di apporti in denaro, nel senso sostanziale dell’idoneità delle poste utilizzate ad essere raffigurate nelle riserve del bilancio da approvare a fine esercizio, ma non nel senso della concreta iscrizione in un bilancio già approvato.

Gentile utente,

gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.