Quando si parla di azioni riscattabili si fa riferimento ad azioni emettibili sulla base di una espressa previsione statutaria e che possono essere riscattate dai soci o dalla società.
In altre parole, la fattispecie delle azioni riscattabili si riferisce alla possibilità, per la società o i soci, di acquistare le partecipazioni azionarie di altri soci, in seguito all’esercizio del diritto potestativo incorporato in tale categoria speciale di azioni.
Nel Codice Civile vi è una norma dedicata alle azioni riscattabili, l’art. 2437-sexies, dalla quale oltre a ricavare la suddetta definizione di tali azioni, emerge che in caso di esercizio del diritto di riscatto il valore delle azioni da riscattare deve essere determinato applicando i criteri previsti per l’ipotesi di recesso e ferma restando l’applicazione dei limiti all’acquisto di azioni proprie.
La ratio di prevedere azioni riscattabili può rinvenirsi nella volontà di creare un legame con soggetti con cui la società viene in contatto, e con la riscattabilità si garantisce alla società o ai soci il diritto di escludere detti soggetti dalla compagine sociale al momento della cessazione di tali rapporti.
La riscattabilità può essere prevista come una delle caratteristiche o come l’unica caratteristica di determinate azioni che compongono il capitale sociale, costituendo una “categoria di azioni” ai sensi dell’art. 2348 del Codice Civile. Com’è noto la società gode di un’ampia libertà nel determinare il contenuto delle azioni appartenenti alle varie categorie; tale libertà, tuttavia, deve essere sempre esercitata nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. In ogni caso, le azioni che appartengono a una stessa categoria conferiscono uguali diritti. L’uguaglianza delle azioni, pertanto, pur non essendo un principio assoluto e inderogabile, deve essere sempre assicurata nell’ambito di ciascuna categoria.
È opportuno evidenziare che la riscattabilità si può prevedere sia per azioni di nuova emissione che per azioni già in circolazione, mediante una modifica statutaria. In quest’ultimo caso è necessario il consenso di coloro i quali sono già titolari di tali azioni.
Dalla lettura dell’unica norma riferita alle azioni riscattabili emerge l’applicazione della disciplina degli articoli 2437-ter e 2437-quater, in tema di recesso, in quanto compatibili, e degli articoli 2357 e 2357-bis del Codice Civile, in tema di acquisto di azioni proprie.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sul recesso, è evidente che la tematica delle azioni riscattabili presenti analogie con il recesso, essendo entrambe cause di scioglimento unilaterale del rapporto sociale. Di conseguenza, il legislatore ha previsto l’applicabilità a tali azioni della medesima disciplina prevista per il caso di recesso del socio in tema di liquidazione con la differenza che, in caso di recesso, il diritto alla liquidazione spetterà al socio recedente in seguito ad una scelta autonoma dello stesso, mentre in caso di riscatto la liquidazione spetterà al socio titolare delle azioni riscattate in seguito ad una decisione altrui.
Dal richiamo, poi, alle norme sull’acquisto di azioni proprie, deriva che il riscatto sarà esercitabile soltanto previa apposita delibera dell’organo assembleare e l’acquisto stesso sarà possibile nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
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